Quell’Agente di Polizia Penitenziaria, in carica come consigliere comunale, non poteva essere trasferito dalla casa circondariale di Agrigento. Lo ha stabilito la prima sezione del TAR Sicilia (presidente Calogero Ferlisi, relatore Sebastiano Zafarana) che ha annullato il trasferimento ed ha condannato il ministero della Giustizia.
S. C., 45 anni, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria e consigliere comunale era stato assegnato temporaneamente alla casa circondariale di Agrigento. Tuttavia, il Ministero della Giustizia ha disposto la revoca del provvedimento di assegnazione temporanea e il contestuale trasferimento del consigliere comunale a Palermo. Il consigliere comunale ha proposto un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro il ministero della Giustizia. Gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il provvedimento “sotto il profilo della violazione di legge: per avere il ministero violato il divieto di trasferimento degli amministratori locali, nonchè – rendono noto i legali – sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di motivazione, visto che la pubblica amministrazione non ha tenuto conto delle note con le quali il direttore della casa circondariale di Agrigento aveva rappresentato come l’assegnazione a Palermo avrebbe comportato significativi problemi organizzativi”.
Si è costituito in giudizio il ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia ha annullato il trasferimento ed ha chiarito come la normativa vigente preveda un divieto di trasferimento che “non riguarda solo i trasferimenti in senso tecnico (ossia i provvedimenti che determinano un mutamento della ‘sede di titolarità’) ma si estende, per costante orientamento giurisprudenziale, a qualunque provvedimento che, provocando un allontanamento dell’eletto dal proprio elettorato e dal luogo in cui svolge il proprio mandato, incide sull’esercizio delle funzioni pubbliche relative al mandato elettorale, che è tutelato in via primaria, dalle norme costituzionali e ordinarie”.
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