Decreto 10 settembre 2020 – Concorso a 976 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile
10 settembre 2020
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale)
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine ”;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell’ordinamento militare” che prevede per la partecipazione ai concorsi pubblici l’elevazione del limite di età di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’art. 703 che prevede, al comma 1, lettera d), che per l’accesso alla carriera iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili è riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le “Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare l’articolo 44 comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u) che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica, ai sensi dell’art. 86, comma 1bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 259 rubricato “Misure per la funzionalità delle forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali”;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Attesa la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria;
DECRETA
Articolo 1
(Posti a concorso)
- È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato:
- ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
- ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
- Numero tre posti (due uomini; una donna) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
- L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020 – 2021.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Articolo 2
(Requisiti e condizioni per la partecipazione)
- I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto. Il limite di età è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
- efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.
- I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Articolo 3
(Esclusione dal Concorso)
- Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
- Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
- Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica e l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
- Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
- I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale delle risorse.
- Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
Articolo 4
(Domanda di partecipazione)
- La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale, concorsi ed esami.
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame, pena la non ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda. - Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul sito giustizia.it venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI – Concorsi, Largo Luigi Daga, n. 2 – 00164 Roma.
Articolo 5
(Compilazione della domanda)
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) residenza o domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
f) se si intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1, comma 2. A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere la prova di esame;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché dell’art. 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dall’11 gennaio 2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it;
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dgpr.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto “Concorso 976 allievi agenti Polizia penitenziaria” e/o all’indirizzo di posta elettronica concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it.
4. Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i candidati dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
- Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica);
- se si trovi in servizio o in congedo;
- data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
Articolo 6
(Estratto della Documentazione di Servizio)
- I candidati non esclusi dal concorso dovranno produrre all’atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo articolo 10, pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documentazione di servizio, prevista dall’articolo 1023, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalità:
- i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) rilasciato dall’ultimo Ente/Reparto di servizio all’atto del congedo, il quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
- i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/Ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Articolo 7
(Comunicazione agli aspiranti)
- Ad eccezione delle notifiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
- L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o a eventi di forza maggiore.
Articolo 8
(Fasi di svolgimento del concorso)
- Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà nelle seguenti fasi:
- prova scritta d’esame;
- accertamento dell’efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamenti attitudinali.
- Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
Articolo 9
(Commissione esaminatrice)
- La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame di cui al successivo articolo 10, nominata con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
- Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
- Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
- Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
Articolo 10
(Prova d’esame)
- I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione richiesta all’articolo 4, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia giustizia.it l’11 gennaio 2021, ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
- L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo, individuate dalla Commissione esaminatrice da una serie di domande preventivamente predisposte. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, fra le quali la Commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
- La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
- La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
- Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione Nel corso della prova non è inoltre consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettano di comunicare tra di loro e con l’esterno. E’ altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
- L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia.
Articolo 11
(Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali)
- Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 12 i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 1464 e 488 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;
- Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie.
- Ai sensi dell’art. 44, comma 14bis del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Articolo 12
(Accertamento dell’efficienza fisica)
- Dopo aver superato la prova d’esame i candidati convocati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all’accertamento dell’efficienza fisica che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
- I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso.
- Una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, composta da un dirigente di Polizia penitenziaria di cui all’art 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base”, sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE |
---|---|---|---|
CORSA 1000 M. | TEMPO MAX 3’,55” | TEMPO MAX 4’55” | / |
SALTO IN ALTO | 1,20 M. | 1,00 M. | MASSIMO TRE TENTATIVI |
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA | N. 15 | N. 10 | TEMPO MAX 2’ SENZA INTERRUZIONI |
- Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
- Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
- Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in “medicina dello sport”.
Articolo 13
(Accertamenti psico-fisici)
- I candidati che risultano idonei all’accertamento dell’efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
- Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
- L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
- Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
- sana e robusta costituzione fisica;
- composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile; - senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
- funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
- l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
- Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
- Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
- Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
- Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.
Articolo 14
(Accertamenti attitudinali)
- I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 13 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
- Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un componente della Commissione.
- I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
- Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
- un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
- una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
- una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di
- Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.
Articolo 15
(Documentazione Amministrativa)
- I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire all’Ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta idoneità:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
- le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Articolo 16
(Formazione e approvazione della graduatoria)
- La Commissione di cui all’articolo 9 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti dell’efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile e femminile, formata secondo:
- il punteggio conseguito nella prova d’esame;
- i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorità Militari:
- valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità di Volontario in ferma prefissata;
- missioni in teatro operativo fuori area;
- valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
- riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
- titolo di studio;
- conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere;
- esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
- eventuali altri attestati e brevetti.
- I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente articolo 6, rilasciato dalle competenti Autorità Militari.
- Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
- Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
- La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente articolo 11. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
- Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito, suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
- A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
- La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Articolo 17
(Nomina vincitori)
- I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
- I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della
- La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.
- Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative degli istituti penitenziari.
- I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)
- I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
- I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
- Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
- L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.
- Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del Personale e delle Risorse preposto all’Ufficio VI – Concorsi.
Roma, 10 settembre 2020
Il Direttore generale
Massimo Parisi