Gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria assicurano l’esecuzione delle misure privative della libertà personale
Da questa disposizione possiamo distillare tre concetti:
esecuzione – che presuppone un titolo di custodia cioè, per dirla con le parole dell’art.13 Cost un atto LUPO motivato dell’autorità giudiziaria;
misure privative – che si sostanziano in provvedimenti cautelari nei confronti di presunti innocenti che devono essere sottoposti a un processo per la ricostruzione del fatto di reato oggetto d’imputazione – e rispetto al quale si impongono esigenze di cautela: pericolo fuga, inquinamento probatorio, reiterazione reato.
Infine e da ciò partiamo perché ha una valenza primaria la LIBERTA’, LEGALITA’, RIEDUCAZIONE E SICUREZZA.
La libertà personale rientra, al pari del diritto alla vita e all’integrità fisica, tra i diritti inviolabili dell’individuo che trova adeguata tutela e garanzia dei suoi diritti, nel disposto dell’art.13 Cost..
Tale norma fa il paio con quelle che tutelano la dignità dell’individuo (art.2 Cost) sia come singolo che nelle formazioni sociali ( tra le altre il carcere e/o i contesti di esecuzione penale esterna) in cui si svolge la sua personalità.
La personalità deve essere intesa come la gamma di diritti, doveri e libertà adeguatamente presidiati nel diritto interno dalla Costituzione ed in quello sovranazionale, dalle fonti del relativo sistema di diritto (ex artt 10, 11 e 117 Cost)
Questa premessa consente di leggere le norme dell’ordinamento penitenziario (di cui alla legge 354/1975 ed al dpr 230/2000) in una prospettiva adeguata ai diritti dell’individuo, nel solco del principio personalistico che permea il nostro sistema e che impone di considerare l’uomo, anche quando è soggetto, per dirla con le parole dell’art.13 Cost. a restrizioni della libertà personale.
Restrizioni che presuppongono un atto motivato dell’autorità giudiziaria ( di natura cautelare o di condanna) che costituisce il titolo per la limitazione della libertà (in carcere o in esecuzione penale esterna) la cui inviolabilità (comma 1) si coglie nel successivo comma 4 dell’art.13 che sancisce il divieto e punizione di ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà.
Il senso di questa disposizione può essere colto tenendo presente che la libertà, al pari del diritto alla vita e all’integrità fisica, rappresenta una dei valori supremi, il nucleo essenziale dell’individuo, il calco, la matrice prima di ogni altro diritto e libertà ( es manifestazione del pensiero, religiosa, associazione, stampa…).
La libertà personale dunque, precede e condiziona tutte le altre libertà.
Una volta chiarita – seppur a grandi linee – la portata del concetto di inviolabilità dobbiamo esaminare attraverso la lente dell’art.13 Cost e delle Carte internazionali le norme della legislazione penitenziaria evocative dei principi che permeano il relativo sistema.
Occorre tener presente che l’attuazione dei principi, in ambito penitenziario, si pone all’attenzione dell’interprete e degli organi di controllo per una distanza tra i principi proclamati dall’ordinamento e la realtà della pena detentiva.
by Magile
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