Il principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 1-4-2021.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza depositata in data 1 aprile 2021 (Presidente: ROSI E. Relatore: DI STASI A. – Data Udienza: 17/02/2021) ha ribadito che in tema di emergenza da Covid-19, l’incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del detenuto per il rischio di contrarre l’infezione, ai sensi dell’art. 275, comma 4-bis* del codice di procedura penale, deve essere concreta ed effettiva, dovendo tener conto delle patologie da cui risulta affetto il soggetto ristretto, tali da comportare, in caso di contagio, l’insorgere di gravi complicanze o la morte, e delle obiettive condizioni dell’istituto penitenziario, per la eventuale presenza di casi di contagio e la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione atte ad impedirne la diffusione.
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’ordinanza con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta del ricorrente di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari alla luce delle condizioni di salute del ricorrente che erano state ritenute compatibili con la detenzione carcerarie, anche considerata l’attuale emergenza da Covid-19.
* Si riporta il testo dell’Art. 275 comma 4-bis del codice di procedura penale sopra richiamato: “Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere”.
Per approfondire vai al testo integrare della sentenza.
Fonte: ilquotidianodellapa.it