Caso 1 – La Persona nell’ordinamento giuridico: la Direzione penitenziaria natura (persona fisica) e responsabilità
Prendiamo spunto dal persistente fenomeno delle aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria per cogliere le possibili declinazioni del concetto di persona che andremo, via via ad esaminare nelle prossime sessioni
- la persona giuridica amministrazione penitenziaria;
- la persona fisiche che compie il fatto tipico della violenza a pubblico ufficiale di cui all’art.336 cp.;
- la persona offesa dal reato che si identifica nell’agente – o altro appartenente al Corpo – su cui si consuma l’azione delittuosa.
Per quanto riguarda la persona giuridica amministrazione è a tutti noto che si tratta di una figura, entità, costruita dall’ordinamento giuridico che crea una “soggetto di diritto” attribuendogli la capacità di concludere contratti (ad es. la direzione del penitenziario stipula il contratto per la fornitura dell’energia elettrica), di esigere (la Direzione preleva le somme al personale dovute nell’ambito delle sanzioni disciplinari – es pena pecuniaria inflitta dal Provveditore) stare in giudizio (l’Amministrazione si costituisce parte civile nei procedimenti ai danni [dei detenuti sic! Come sembrerebbe avvenuto per i fatti di San Gimignano] e non anche del personale – come dovrebbe – per il recupero delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza per malattia, per un danno cagionato da un terzo – il detenuto che è tenuto al risarcimento )
La direzione penitenziaria, per quanto sia una “finzione giuridica” cioè una creazione dell’ordinamento (artt. 11 e ss codice civile) agisce attraverso delle persone fisiche (il Direttore) che hanno un rapporto di immedesimazione organica con la persona giuridica.
Ad es. il Direttore è l’organo (da notare che il linguaggio ci aiuta a comprendere attraverso la metafora medica – organo – che è la parte vitale della persona fisica) e agisce per conto dell’Amministrazione, soggiacendo, ai sensi dell’art.28 Cost. a precise responsabilità.
Ne discende che se un detenuto danneggia un televisore (acquistato dall’amministrazione) il Direttore nella sua qualità di funzionario dello Stato è soggetto a responsabilità erariale e deve attivare le procedure per il risarcimento del danno e, a un tempo, procedere disciplinarmente nei confronti dell’autore del fatto di reato.
By Magile
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