Caso 3 – la persona privata della libertà personale.
Quando e dove inizia il trattamento?
Potrebbe sembrare una domanda priva di senso ma invece – almeno nelle intenzioni che ne suggeriscono la formulazione – ha un suo preciso valore sul piano didattico e informativo.
Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni, in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
Lo stralcio della norma con cui introduciamo la presente sessione, corrisponde al primo comma dell’art.1 della legge 354/1975 recentemente interpolato dal d.lgs. 123/2018.
Abbiamo volutamente evidenziato in grassetto alcuni termini per scrutinarli attraverso i concetti sviluppati nelle sessioni precedenti.
La locuzione “trattamento penitenziario” sul piano definitorio potrebbe identificarsi nel modo in cui una persona viene “trattata” all’interno dei luoghi di detenzione. Ma una simile affermazione, sarebbe parziale.
In primo luogo perché il riferimento alla persona detenuta deve essere visto alla luce dei valori della Carta Costituzionale e di quelle internazionali secondo cui è punita ogni forma di [maltrattamento] che il comma 4 dell’art.13 Cost. identifica nella violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Allora il trattamento di cui al c.1 dell’art.1 della legge 354/1975 è qualcosa che viene prima di quello rieducativo o di sostegno, è un valore imprescindibile di matrice costituzionale che permea la gestione della vicenda detentiva.
Proviamo a dirlo in parole più semplici e soprattutto meglio.
Quando si studia un istituto giuridico (in questo caso il trattamento) occorre chiedersi cosa è.
Il reato per esempio è ogni fatto umano vietato dalla legge, cui l’ordinamento riconnette una sanzione; l’isolamento è una misura prevista dalla legge ed ancorata a precisi presupposti (sanitario, disciplinare e giudiziario) e così via.
Il trattamento è la modalità con cui si prende in carico il soggetto privato della libertà personale ed inizia appena l’individuo fa ingresso all’interno dell’istituto ai sensi dell’art.94 Disp. Att. cpp e quindi quando l’amministrazione non ha ancora alcun dato o elemento di conoscenza se non quello del titolo che legittima la privazione della libertà personale.
E’ dunque evidente che sarebbe davvero approssimativo far iniziare il trattamento dopo la presa in carico.
Facciamo un esempio per agganciarci alla nostra introduzione.
Una volta varcato l’ingresso dell’istituto il soggetto privato della libertà personale viene ospitato nella camera di sicurezza. Se in quell’ambiente di sei metri quadri ci sono già tre persone ci troviamo di fronte a un trattamento inumano o degradante.
Ecco che allora la lettura plausibile del trattamento – nella prospettiva della persona – è questa e non quella superficialmente propagandata di rieducazione e/o sostegno.
Cosa significa tutto questo?
Che la Polizia penitenziaria ha compiti di presidio del contesto e tutela della legalità ed in questa prospettiva “partecipa” alle attività di trattamentali.
Resta comunque inteso che il termine trattamento assume più accezioni il cui contenuto andremo ad esplorare nel corso delle successive sessioni
Per ora quello che rileva è che sulla prima locuzione, quella che apre l’art.1 è gravida di spunti e riflessioni arricchite dal concetto di umanità su cui, a breve ci andremo ad imbattere.
By Magile
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