Caso 3 quater – La sicurezza e il trattamento delle persone
I concetti di sicurezza e trattamento permeano la legislazione penitenziaria che, per esempio, nell’art.2 del dpr 230/2000 identifica nella prima (la sicurezza) il presupposto del secondo (il trattamento).
Tuttavia queste due categorie concettuali (sicurezza e trattamento) possono – come più volte abbiamo detto – declinarsi in più accezioni.
Prendiamo per esempio la sicurezza e scopriamo che essa può essere quella delle strutture, delle persone, dei sistemi di videosorveglianza, dei lavoratori, dei prodotti alimentari……e vediamo come, a seconda dell’oggetto (persone, dati, prodotti, lavoratori) muti la consistenza del concetto che, troppo spesso, viene abusato anteponendogli quello di ordine.
La locuzione “ordine e sicurezza” viene sempre più spesso utilizzata per contestare omissioni al Personale di Polizia penitenziaria (la cui condotta avrebbe minato l’ordine e la sicurezza dell’istituto ….).
In che senso, come e perché?
Facciamo qualche esempio.
Un agente addetto alla sezione detentiva, durante il turno notturno, copre due posti di servizio (sezione a e sezione b) ognuno dei quali è disciplinato, ai sensi dell’art.29 del dpr 82/1999 da uno specifico ordine che impone di tenere chiusi i cancelli.
Manca tra gli ordini di servizio quello che disciplina l’accorpamento di due postazioni, nel nostro caso le sezioni.
L’agente decide autonomamente di lasciare aperto il cancello dell’atrio per motivi di sicurezza.
Sembra paradossale, eppure a pensarci l’efficienza di un controllo è agevolata dal fatto che i detenuti non sentono il cancello che si apre e quindi l’agente può rilevare eventuali condotte degne di rilievo ed intervenire.
Se un detenuto vuole suicidarsi, aspetta che l’agente esca dalla sezione ed una volta che chiude il cancello può agevolmente lasciarsi soffocare dal cappio che ha preparato.
Vi è poi un altro aspetto della sicurezza.
Il rumore dei cancelli potrebbe essere fonte di disturbo del riposo delle persone e quindi generare tensioni.
Tuttavia, durante un sopralluogo notturno il preposto contesta all’agente di aver lasciato aperto il cancello e quindi di aver creato “un grave pregiudizio all’ordine e la sicurezza”.
Superfluo aggiungere quale sarà l’epilogo del rapporto.
Eppure questi automatismi istituzionali nella proclamazione dei concetti non dovrebbero avere dignità all’interno di un sistema evoluto ed efficiente come quello disegnato dal costituente e tracciato dalla legislazione penitenziaria.
Su queste basi dobbiamo sviluppare le nostre riflessioni anticipando che nella prossima sessione parleremo del trattamento azzardando una nuova prospettiva interpretativa, in parte già anticipata.
In fondo trattamento è un altro termine declinabile in più forme: trattamento economico, trattamento inumano, trattamento rieducativo, trattamento dei dati, trattamento sanitario, trattamento di favore, trattamento di fine rapporto.
Insomma ne abbiamo di cose da dire.
By Magile
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