Caso 3 ter – I concetti giuridici indeterminati di “ordine e sicurezza” ed il loro impatto sulle persone.
Nelle precedenti sessioni abbiamo esaminato la persona che, come avremo modo di rilevare, all’interno del contesto penitenziario può essere un lavoratore (destinatario di obblighi di tutela per la sicurezza sui luoghi di lavoro) o un soggetto privato della libertà personale (destinatario di cautele custodiali funzionali alla tutela dell’ordine e della sicurezza penitenziaria).
Il sostantivo sicurezza, come possiamo rilevare, si declina in molteplici accezioni che, nella maggior parte dei casi si riferiscono alla persona fisica.
Facciamo qualche esempio:
- la sicurezza di un accertamento medico–diagnostico consente di affermare, sulla base di un incontrovertibile dato scientifico, se una persona sia affetta da COVID 19;
- la sicurezza sulla integrità del vetro blindato di una garitta protegge la persona che attende ai compiti di vigilanza armata da attacchi esterni;
- la sicurezza della doppia mandata ad un cancello rappresenta una cautela funzionale alla prevenzione delle evasioni.
A queste declinazioni del concetto di sicurezza di carattere oggettivo se ne uniscono altre che non si ancorano a parametri soggettivi o comunque legati a variabili non sempre preventivabili.
Prendiamo, per esempio, la sicurezza nel maneggio delle armi e nella guida di un veicolo che sicuramente condensano aspetti di indubbio rilievo; tuttavia ci sono dei fattori imprevedibili che potrebbero minare la sicurezza soggettiva nella guida o uso delle armi (ad es. invasione della carreggiata stradale da parte di un animale selvatico, inceppamento dell’arma, etc).
In altri casi la presenza oggettiva del vetro blindato sul camminamento del muro di cinta, potrebbe essere minata da attacchi dall’alto la cui praticabilità attraverso i droni è tutt’altro che da escludere.
Ecco che allora il concetto di sicurezza non ha più la connotazione oggettiva che spesso si attribuisce a tale termine: la chiusura di una cella con doppia mandata rappresenta un elemento di sicurezza dal punto di vista delle evasioni, ma non anche per il lavoratore che, per esempio, potrebbe essere oggetto di lanci attraverso le grate o costretto ad aprire il cancello perché il detenuto ha appiccato il fuoco nella cella.
Qual è il senso di queste precisazioni?
La locuzione “ordine e sicurezza” rientra tra quei concetti giuridici indeterminati che possono essere empirici o descrittivi.
I primi riguardano valutazioni tecniche (ad es. positività al covid 19) i secondi sono impregnati di opinabilità poiché legati alla sensibilità soggettiva dell’interprete.
Rispetto alla generale tendenza dell’amministrazione che ha predisposto una circolare sul “rilancio dei modelli detentivi” ci chiediamo se sia più sicuro, per esempio, tenere i detenuti chiusi o aperti?
Gli agenti in presenza (sezione) o in prossimità (atrio) rappresentano entrambi degli utili presidi di sicurezza, ma quali utilizzare preferibilmente?.
Sono questioni di indubbio rilievo che hanno non poche implicazioni.
E’ comunque evidente che le generalizzazioni non giovano e quindi l’approccio alle questioni penitenziarie dovrebbe svilupparsi lungo coordinate molto diverse dalle attuali.
By Magile
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