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NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO CON QUESITI DA SVOLGERE

Come si misura la diligenza del personale di Polizia penitenziaria nell’espletamento dei compiti istituzionali?

Su chi gravano rischi, decisioni e responsabilità?

Forma e Informa oggi intende offrire rispettivamente al personale (cui di fatto non viene garantita la prescritta didattica da parte dell’amministrazione) ed al dipartimento alcune riflessioni (normativamente orientate) sul

SERVIZIO DI PORTINERIA NELLA PROSPETTIVA DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Ai colleghi, delle varie qualifiche – in virtù dei vari profili di competenza quali: addetto alla portineria, preposto,  sorveglianza generale – si cercherà di dare contributi per la loro serenità operativa, troppo spesso compromessa dal sovraccarico di responsabilità che la Direzione ed il Dipartimento – senza escludere il Provveditorato –  determinano attraverso il richiamo a formule generiche quali ad esempio “ secondo le disposizioni vigenti”, “ prudente apprezzamento” etc….

Prendiamo, per esempio, queste evenienze operative,  tuttaltro che remote, da vagliare sotto il prisma delle norme di legge di rango sovranazionale, costituzionale e primario  e delle direttive dipartimentali:

Caso 1 – Il garante regionale o quello nazionale dei detenuti si presenta in istituto il giorno di Ferragosto e chiede – in virtù delle sue prerogative – di effettuare una visita nel reparto isolamento dove sono rinchiusi alcuni arrestati – appena condotti in carcere e sottoposti a dilazione dei colloqui con il difensore ex art 104 cpp (non possono parlare con l’avvocato).

  • Deve entrare senza indugio
  • Deve entrare previa autorizzazione del Direttore, del Dipartimento, dell’Autorità giudiziaria procedente….
  • Non deve entrare
  • altro

Caso 2 – Il Direttore del penitenziario, in piena emergenza covid, si presenta di notte in portineria ed invita l’agente di servizio a non comunicare alla sorveglianza generale il suo ingresso in quanto intende effettuare un controllo a sorpresa nelle postazioni di servizio.

  • Deve entrare previa autorizzazione della sorveglianza generale
  • Può entrare ma solo se “accompagnato” dal comandante del Reparto
  • L’ordine del direttore è illegittimo
  • Può entrare
  • altro

Caso 3 – Il corriere di una nota ditta di trasporti consegna un pacco indirizzato ad un detenuto presente in istituto; oggetto della spedizione sono generi alimentari deperibili di cui il Direttore non autorizza l’ingresso: su chi incombono i doveri di custodia e/o le spese di restituzione del pacco?

  • Sull’agente della portineria
  • Sul detenuto destinatario del pacco
  • Sono a carico del destinatario
  • Sulla Direzione
  • altro

Caso 4 – Alle ore 21.00 di una sera d’agosto un deputato francese del parlamento europeo che non parla in italiano si presenta da solo all’ingresso dell’istituto penitenziario, chiedendo di poter effettuare una visita ad un suo connazionale appena estradato.

  • Non può entrare perché la legge 354/1975 nel disciplinare tassativamente le visite in istituto non contempla i parlamentari europei
  • Può entrare previa autorizzazione del direttore
  • Può entrare previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza
  • altro

Caso 5 – Un senatore della Repubblica, di professione giornalista, chiede di poter accedere in istituto per l’esercizio dei suoi poteri ispettivi.

  • può entrare
  • non può entrare
  • può entrare ma non deve fare domande
  • può entrare ma il personale di Polizia penitenziaria deve ascoltare il colloquio
  • altro

Caso 6 – Un avvocato ipovedente, nominato dai familiari dell’arrestato, si presenta con il suo cane guida in istituto per poter effettuare il colloquio con l’assistito.

  • può entrare con il cane
  • non può entrare con il cane
  • può entrare lasciando il cane all’agente in portineria
  • altro

Per dare una risposta adeguata ai casi appena prospettati dobbiamo effettuare una ricognizione normativa sui:

compiti del personale di Polizia penitenziaria  (in generale) con particolare riferimento a quello addetto alla portineria;

capire se è un servizio di portineria [evocativo di quello di un albergo o condominio] o all’interno di un “corpo di guardia” – come di fatto avviene negli omologhi presidi delle altre forze di Polizia di cui all’art.16 della Legge 121/1981.

individuare le caratteristiche di un “corpo di guardia” e le prerogative di status [polizia giudiziaria e polizia di sicurezza di chi lo presidia]

delineare i livelli di responsabilità ed i contenuti delle “disposizioni operative”

Iniziamo dalle legge 395/1990 e successive modifiche e integrazioni (in particolare quelle di cui al d.lvo 172/2019 che hanno tra l’altro modificato il comma 2 dell’art 5 e delegato l’emanazione del “ NUOVO “ regolamento di servizio).

In assenza del regolamento di servizio come si individuano le procedure ?

Può un dpr essere sostituito da un ordine di servizio ?

Procediamo con ordine

  1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti [IVI COMPRESO QUELLO DI SERVIZIO DEL CORPO NDR].

Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l’ordine e tutela la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia [individuate con decreto del Ministro]; partecipa, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all’articolo

PRIMA QUESTIONE

PORTINERIA O CORPO DI GUARDIA

L’agenzia del demanio, nel documento di indirizzo alla progettazione di una Questura o altra struttura della polizia di Stato stabilisce che il corpo di guardia deve essere collocato in posizione strategica in modo da permettere il controllo, anche con mezzi ausiliari, quali telecamere di sorveglianza, degli accessi sia carrabili sia pedonali del lotto e dell’edificio, oltre che delle sale d’attesa del pubblico. Presso tali locali dovranno essere riportati tutti i segnali relativi agli allarmi e alla videosorveglianza perimetrale e interna. Dovrà presentare elevati standard di sicurezza passiva. Oltre al corpo di guardia dovrà essere previsto un locale per il Posto di controllo presso la porta carraia.  

Sul sito dell’Arma dei Carabinieri è possibile reperire le caratteristiche dei Corpi di Guardia – anche mobili identificabili in container con precise caratteristiche – il cui approvvigionamento avviene attraverso specifiche gare d’appalto.

Il posto di presidio dell’ingresso in un istituto penitenziario si chiamava portineria nel regolamento degli agenti di custodia (il corpo di guardia era quello per le sentinelle) e tuttora si chiama portineria.

La variante terminologica è uno storpiato blockhose evocativo dei lager (sic!).

Insomma la denominazione del settore lascia spazio a riflessioni.

 Art. 135. Servizio del portinaio [l’art 41 del dpr 82/1999 è sostanzialmente identico portinai erano gli AA.CC portinai sono i poliziotti penitenziari]

L’agente portinaio ha l’incarico e la responsabilità della custodia della porta d’accesso allo stabilimento.

Egli non abbandona nè consegna ad altri le chiavi affidategli, non si allontana dal posto senza il permesso del comandante o capoguardia, e senza essere regolarmente sostituito.

Sono, inoltre, particolari doveri del portinaio:

1) impedire che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo e per quelle altre persone alle quali dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena è consentito l’accesso;

2) esaminare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, gli involti ed oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello stabilimento o che ne sono asportati;

3) perquisire, quando ne riceva l’ordine dall’autorità dirigente o, in caso di urgenza, dal comandante o capoguardia, gli agenti, gli inservienti, i capi d’arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all’entrata quanto alla uscita;

4) sospendere l’entrata o l’uscita di quelli tra gli individui indicati nel numero precedente sui quali abbia fondato motivo di sospetto, informandone immediatamente il comandante o capoguardia che ne dà pronto avviso all’autorità dirigente;

5) fare avvertire il comandante o capoguardia quando si presentino persone che chiedano di conferire con lui, o l’agente incaricato quando si tratta di persone munite di permesso di colloquio coi detenuti o che portino per essi lettere, oggetti od altro;

6) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza dell’Amministrazione o dei privati, e custodire i relativi permessi d’uscita rilasciati dalla direzione;

7) tenere il bollettario delle somme depositate per conto dei detenuti e rilasciare ai depositanti la relativa quietanza;

8) non permettere ad estranei od agenti di fermarsi nella sua stanza senza ordine superiore;

9) prendere nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano gli agenti;

10) assicurarsi della identità delle persone che escono dallo stabilimento, richiedendo loro, sempre che non le conosca personalmente, un documento che valga a farli identificare;

11) impedire di uscire agli agenti puniti di consegna;

12) uniformarsi a qualunque altra disposizione dell’autorità dirigente.

   Art. 158. Corpo di guardia.

Un locale presso la porta degli stabilimenti forniti di vigilanza esterna deve essere adibito per il corpo di guardia degli agenti incaricati di tale servizio.

Gli agenti incaricati della vigilanza esterna, nelle ore in cui non sono di pattuglia o di sentinella, possono anche riposare sulla branda nel locale suddetto, ma è loro proibito di giuocare, di schiamazzare e di lasciarvi entrare estranei.

Dietro ordine dal capoposto, essi debbono caricare le armi e seguirlo armati dove egli ritenga di doversi recare; nel corpo di guardia però deve sempre rimanere un agente.

La porta dello stabilimento, destinata al passaggio degli agenti di servizio di vigilanza esterna, è custodita anche di notte da una guardia scelta.

Il corpo di guardia deve essere collegato all’ufficio del comandante o capo guardia mediante telefono. Nel locale è affissa la tabella di consegna di cui all’art. 156.

Art.41

Servizio di portineria

  1. Il  personale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria e’ responsabile degli ingressi dell‘istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonche’  del controllo   di   chiunque,   a   qualsiasi   titolo,  entri  od  esca dall’istituto[cfr n 4].
  2. Detto personale, in particolare, ha l’obbligo di:

1) non consentire ad altri l’uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati;

2) non allontanarsi senza il permesso del preposto  al  servizio  e senza essere stato preventivamente sostituito;

3)   impedire  che  entrino  o  escano  dall’istituto  persone  non autorizzate;

4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto  o ne escono, accertare la regolarita’ del titolo che ne legittima l’ingresso o l’uscita e sottopone  ai  controlli  stabiliti dal  regolamento  interno dell’istituto o, in mancanza di questo, dal direttore  con  ordine   di   servizio,   effettuando   le   relative registrazioni;

5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto  o  fatto  uscire  dall’istituto,  effettuando le relative registrazioni ed impedendo l’introduzione nell’istituto  di  armi  di qualsiasi  tipo,  di  strumenti  pericolosi  e  generi od oggetti non consentiti;

6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita;

7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi  nei  locali della portineria;

8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a   qualsiasi  titolo,  accedono  all’istituto  o  ne  escono,  fatta eccezione per  il  personale  per  il  quale  esista  un  sistema  di rilevamento automatico di tali orari;

9)  osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio  di  cui  all’articolo  29  e  chiamare  il  preposto  al servizio, ove occorra.

  1. Se volete, provate a formulare per vostro conto una risposta ai quesiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), in base alle vigenti normative.

Per ciascuno di tali quesiti sarà, comunque, nostra cura fornire suffragato riscontro ogni due giorni, in modo che possiate poi confrontarlo con quanto da Voi elaborato.

by Magile

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Redazione OSAPPoggi

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