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FORMA E INFORMA – SPECIALE FROSINONE

Abbiamo pochi elementi a disposizione per la valutazione del fatto avvenuto all’interno della Casa Circondariale di Frosinone nel pomeriggio di ieri 19 settembre 2021 che, per scopi meramente di studio, ricostruiamo nei termini che seguono – senza quindi conferirgli certezza storica ai fatti – senza alcun riferimento a specifiche persone o circostanze.

 CASO

 Durante il turno di servizio pomeridiano un detenuto del circuito Alta Sicurezza chiede all’agente di recarsi in doccia, occultando nell’accappatoio una pistola che ha ricevuto dall’esterno attraverso un drone. Una volta raggiunto il corridoio della sezione attinge altri detenuti con dei colpi d’arma da fuoco. 

IL CIRCUITO ALTA SICUREZZA 

La locuzione alta sicurezza evoca il “trattamento penitenziario” dei soggetti imputati o condannati per reati di maggiore allarme sociale (rinvenibili nell’art.51 c.3 bis cpp) che prevedono la competenza di tribunali distrettuali.

Per trattamento di deve intendere la modalità di gestione della libertà personale nella duplice prospettiva del sostegno (indagati) rieducazione (condannati definitivi).

La rieducazione è un obiettivo tendenziale (l’art.27 Cost dice le pene devono tendere alla rieducazione e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità).

E’ quindi chiaro che il trattamento è cosa diversa dalla rieducazione ma soprattutto che la finalità rieducaticva è tendenziale, altrimenti i condannati non dovrebbero essere dimessi se la rieducazione non ha avuto buon esito.

La recidiva dei condannati ci conferma che quella della rieducazione è una finalità non la esclusività della pena.

Viceversa, i soggetti in custodia cautelare hanno diritto ad interventi di sostegno da parametrare alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento probatorio).

La custodia cautelare viene eseguita nelle case circondariali e gli imputati nel medesimo procedimento vengono separati ai sensi dell’art.96 disp att. cpp, ergo tenuti in sezioni distinte da quelle dei condannati destinati alle case di reclusione (cfr art.14 legge 354/1975).

In un periodo coevo alle stragi di mafia, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria aveva emanato delle direttive per i servizi all’interno delle sezioni alta sicurezza, incrementando il contingente di personale da impiegare in sezione.

Queste indicazioni operative si sono perse nel tempo….

 LE FALLE DEL “SISTEMA” –  L’APPROVVIGIONAMENTO DELL’ARMA – IL POSSIBILE IMPIEGO PER UN SEQUESTRO DELL’AGENTE NELLA PROSPETTIVA DI UNA EVASIONE –

La modalità di approvvigionamento dell’arma (un drone) è sintomatica di una inefficienza “a monte” della tutela della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari in cui il Direttore amministrativo ha l’obbligo di garantirla ai sensi dell’art.2 del dpr 230/00 avvalendosi della Polizia penitenziaria che impiega nei settori contemplati nel modello 14/a.

Questa precisazione ha una sua specifica valenza: il non aver previsto servizi volti ad interdire il sorvolo dei droni ha contribuito alla verificazione dell’evento con conseguenti ricadute sul “buon andamento” dei compiti d’istituto e l’incolumità del personale (disarmato) e della comunità penitenziaria. 

Giova rammentare che il vigilante addetto al varco del tribunale di Milano a seguito dell’omicidio del giudice è stato condannato per concorso colposo nel reato doloso.

Nel caso di specie le “omissioni” nel presidio della struttura sono a monte.

Infine, si rammenta che le perquisizioni dei detenuti, ai sensi dell’art.74 dpr 230/00 devono avvenire alla presenza di un vice sovrintendente ergo di personale con qualifica superiore. 

PRIME CONCLUSIONI

La vicenda sarà oggetto di ulteriori approfondimenti non appena verrà delineato il fatto.

Permane comunque un aspetto: l’amministrazione penitenziaria deve provvedere all’espletamento dei compiti d’istituto e per tale finalità si giova di Dirigenti generali che attendono alla funzione di PROVVEDITORI.

Quest’ultimi ai sensi dell’art.8 del dlvo 444/1992 devono garantire la quantità e qualità di personale occorrente per l’espletamento dei servizi; inoltre rientra nella loro competenza l’attivazione dei circuiti regionali ex art.115 dpr 230/00

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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