Come noto, infatti, l’INPS riconosce l’aggiunta di sei scatti del 2,5% ciascuno ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a coloro che cessano dal servizio per:
Tuttavia, nei mesi scorsi c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto pensare che ci potesse essere l’estensione di questo beneficio per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia che cessano dal servizio al raggiungimento dei 55 anni di età e con 35 anni di contributi.
Con la sentenza n. 1231/2019, infatti, il CdS ha riconosciuto i suddetti sei scatti anche ad un appartenente della carriera prefettizia che a domanda era stato collocato in pensione di anzianità senza però che questo avesse presentato richiesta al raggiungimenti dei suddetti limiti contributivi e anagrafici.
In poche parole, il Consiglio di Stato ha giustificato la sua decisione precisando che per il riconoscimento dei sei scatti bisogna guardare lo “status soggettivo dell’interessato” e non “gli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo”.
E come fa notare il sindacato FSP, l’appartenente alla carriera prefettizia in tal caso è stato equiparato al personale delle Forze di Polizia, come stabilito dall’articolo 3 bis del DL 387/1987. A tal proposito, questi hanno chiesto che il Governo promuovesse un’interpretazione autentica della norma anche per il personale delle Forze di Polizia.
Una richiesta che è stata consegnata anche all’INPS, con l’Istituto che in queste ore ha risposto spiegando il motivo per cui quanto stabilito nella suddetta sentenza non è applicabile nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Secondo quanto previsto dalla sentenza del CdS, quindi, non è necessario che la domanda venga presentata entro il 30 giugno dell’anno in cui vengono soddisfatte entrambe le suddette condizioni (quindi 55 anni di età e 35 di contribuzione).
Tuttavia, l’INPS continua a non ritenere attribuibile il beneficio dei sei scatti su buonuscita a quei soggetti collocati a riposo per l’articolo 21 della legge 232/1990, poiché questa condizione continua ad essere equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.
E – aggiunge l’INPS – la “sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell’indennità di buonuscita percepita dall’appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell’11.09.2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S”.
L’INPS ha anche ricordato che per le pubbliche amministrazioni vi è il principio di carattere generale che stabilisce il divieto di adottare provvedimento per l’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale. Il fatto che il CdS abbia riconosciuto un tale diritto ad un appartenente alla carriera prefettizia, quindi, non sta a significare che ciò debba valere anche per le Forze di Polizia.
Niente da fare, quindi: l’INPS continuerà a riconoscere i sei scatti per i soli casi sopra indicati.
Fonte: money.it
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