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Il Ministro Alfonso Bonafede rompe il silenzio sulla questione carceri

Mentre le fake news sul carcere aumentano, al grido di “infinite” scarcerazioni, il contagio nelle carceri cresce vertiginosamente. Inefficaci le misure del decreto ristori. Dopo settimane di silenzio da parte del Ministro Alfonso Bonafede, anche per le carceri arrivano le misure anti covid. Fuori sì, ma con il braccialetto elettronico, chi ha una condanna fino a 18 mesi; nessuna concessione a mafiosi e protagonisti delle rivolte di febbraio. Lo annuncia con un post su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede, che però subito precisa: “È escluso chi è stato condannato per mafia, terrorismo, corruzione, voto di scambio politico-mafioso, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e stalking, nonché chi ha subito una sanzione disciplinare, o ha un procedimento disciplinare pendente, per la partecipazione a tumulti o sommosse nelle carceri”. Sono questi i punti fondamentali previsti dal decreto legge 137/2020.

Al fine di garantire il distanziamento sociale e il contenimento dei contagi, il decreto ristori riprende anche molte delle disposizioni sul c.d. processo penale telematico già previste dall’art. 83 d.l. n. 18/2020, le quali – cessate di efficacia lo scorso 30 giugno 2020 – vengono rivitalizzate per consentire quanto più possibile lo svolgimento “da remoto” di attività processuali, sia in sede di indagini preliminari, che in fase dibattimentale. I punti nevralgici di questo decreto sono tre, che ripristinano e incentivano le misure già contenute nel decreto “Cura Italia” dello scorso marzo.

Nello specifico: all’articolo 28 si precisa che alle persone condannate ammesse al regime di semilibertà possano essere concesse licenze premio straordinarie, anche di durata superiore a quella prevista dalla legge, cioè 45 giorni complessivi per ogni anno di detenzione. Questo fino al 31 dicembre 2020 e “salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. La “straordinarietà” riguarda dunque solamente la lunghezza delle licenze, non aumenta il numero delle persone che ne potranno beneficiare: ecco quindi ancora una volta l’inconcludenza di un tale provvedimento, visto che non servirà a fronteggiare la situazione ormai critica del contagio in carcere.

L’articolo 29 stabilisce, sempre fino al 31 dicembre 2020, una deroga dei permessi premio alle persone a cui siano già stati concessi e alle persone già assegnate al lavoro esterno al carcere, o ammesse all’istruzione, o alla formazione all’esterno. Questi permessi potranno dunque essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla legge: 15 giorni per ciascun permesso fino a un massimo di 45 giorni all’anno per i maggiorenni, 30 giorni per ciascun permesso fino a un massimo di 100 giorni all’anno per i minorenni. Questa concessione, come la successiva, sarà valida però solamente per alcuni reati.

Infine, l’art 30 si occupa della spinosa questione della detenzione domiciliare: il testo del decreto ci riferisce che fino al 31 dicembre 2020 chi ne farà richiesta e ha meno di 18 mesi di pena residua, anche se si tratta di un periodo residuo rispetto a una pena maggiore, potrà scontare tale periodo a casa “o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza”.

Alle persone detenute ai domiciliari sarà imposto il cosiddetto braccialetto elettronico, con l’eccezione dei minorenni o di chi ha una pena residua da scontare non superiore ai sei mesi. I domiciliari saranno concessi a meno che il magistrato di sorveglianza (che si occupa di esecuzione e modalità della pena) non “ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”. Ma su quest’ultimo punto, bisognerebbe ricordare al Guardasigilli che è da marzo che i braccialetti tardano ad arrivare e risultano essere pochi rispetto al numero delle persone che ne potrebbero beneficiare.

Infine, il decreto non si applicherà a chi è sottoposto al regime della sorveglianza particolare; ai destinatari di un procedimento disciplinare nell’ultimo anno; a tutti coloro che hanno preso parte a tumulti e sommosse negli istituti penitenziari, in particolare quelle di febbraio; ai soggetti condannati per uno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, tra cui terrorismo, mafia, corruzione, voto di scambio, violenza sessuale, oltre a delitti di maltrattamento e atti persecutori.

Insomma, misure prese non per agevolare tutti, come se per tutelare un diritto costituzionalmente garantito, quello alla salute appunto, bisogna aver fatto “i bravi”. Una visione del tutto contraria rispetto allo spirito con cui il nostro ordinamento giuridico concepisce la pena e la rieducazione, ma soprattutto ad avviso di chi scrive in violazione con il diritto alla “dignità” che accompagna ogni persona privata della libertà personale, dal primo all’ultimo giorno di detenzione, e anche una volta fuori dal carcere.

Impreparati allora, impreparati adesso, con carceri diventate delle isole come Alcatraz (dove sono vietate persino le attività trattamentali ); ecco che ci troviamo a contare il primo detenuto morto di Covid in questa seconda ondata e oltre 200 contagi tra detenuti e agenti.

E mentre l’epidemia da Covid non sembra voler arretrare, mentre fuori tutti ci invitano a mantenere le distanze e a usare la mascherina per proteggerci l’uno dall’altro, in carcere i detenuti presenti in una cella possono arrivare fino a 10: un’emergenza nell’emergenza, che anche questa volta viene affrontata con i soliti proclami e le solite fake news (“5 mila detenuti”) con pene sotto i 18 mesi a casa ai domiciliari grazie ai braccialetti elettronici”, che non fanno altro che alimentare una macchina populista che avanza disastrosamente e senza freni nel nostro Paese.

 

 

 

 

Fonte: ecointernazionale.com

Redazione OSAPPoggi

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