Lo Stato tutela l’ordine e la legalità attraverso le forze di Polizia che, ai sensi dell’art.124 cpp, è tenuta ad osservare le norme del codice di procedura penale.
In questa affermazione – funzionale alla perimetrazione del concetto di dovere – si condensano una serie di principi (art.112 Cost, 3 cp, 55 e 57 cpp, art.16 l.121/1981) cui si rinvia per sottolineare la vigenza dei principi inderogabili di obbligatorietà dell’azione penale e della legge penale.
Legge e azione si trovano in rapporto di complementarietà nel senso che la violazione della prima (ad es. oltraggio) implica l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria (ai sensi dell’art.347 cpp) per consentire al magistrato del Pubblico Ministero – le cui funzioni sono delineate dall’art.70 dell’ordinamento giudiziario rinvenibile in appendice al codice di procedura penale – di esercitare l’azione penale.
Questa premessa ha una precisa funzione ed è sempre meglio ottemperare all’obbligo di informare l’autorità giudiziaria cui compete la qualificazione giuridica del fatto.
Per esempio, in assenza di una condizione di procedibilità (la PG sa che Tizio ha dato uno schiaffo a Caio, ma quest’ultimo non lo querela per percosse) la notizia va inviata e l’AG al termine del periodo per la presentazione della querela la archivierà per difetto della condizione di procedibilità.
Ma poniamo il caso, invece, che in assenza della querela quello schiaffo (di competenza del giudice di pace) è la causa del perforamento di un timpano che viene rilevato un mese dopo durante una visita specialistica.
Le percosse sono diventate lesioni e l’iscrizione originaria, sulla base di un referto con prognosi superiore a 20 gg , passerà dai reati di competenza del giudice di pace a quelli del tribunale monocratico.
Quindi perché non informare – come d’obbligo – la Procura?
Per incorrere nella omissione di cui all’art.360 cp?
Quando parliamo di doveri della polizia giudiziaria dobbiamo tener presente che la stessa non può esimersi dall’informare la Procura della Repubblica (che è, ai sensi dell’art.2 dell’ordinamento giudiziario) l’ufficio del pubblico ministero.
La predetta notizia viene iscritta in apposito registro suddiviso in modelli: noti, ignoti e fatti non costituenti reato.
La previsione di un registro per i fatti non costituenti reato ha una sua peculiare funzione.
Poniamo il caso – ad integrazione dei precedenti esempi – che un detenuto venga soccorso dal personale che lo trova riverso sul pavimento della cella; il medico del pronto soccorso rileva una intossicazione e dispone l’invio in ospedale.
Una volta raggiunto il nosocomio vengono effettuati esami diagnostici (il cui esito il medico inoltrerà all’AG) dai quali emerge che il detenuto è svenuto a seguito di intossicazione da istamina.
In poche parole ha mangiato del tonno conservato male…ed a seguito di questa intossicazione è caduto dal letto, provocandosi un trauma cranico.
La polizia giudiziaria o, ancor prima e meglio il direttore ex art.331 cpp, nell’autorizzare il ricovero in luogo esterno ex art.11 l.354/1975 e art.17 dpr 230/00, deve informare l’AG la quale iscriverà il fatto a mod.45 (fatti non costituenti reato).
I referti medici e l’attività di PG per capire le cause del fatto contribuiranno a riempire di contenuti la notizia originaria che verosimilmente verrà integrata al punto da determinare una modifica di registro: da fatti non costituenti reato a notizia di reato a carico di ignoti per la distribuzione di un prodotto nocivo…..e lesioni colpose.
La qualificazione del fatto spazia da una contravvenzione prevista dalla legislazione sanitaria a ben altri profili (ad es. frode nelle pubbliche forniture perché si scopre che i prodotti erano scaduti …).
Con questo esempio abbiamo cercato di delineare il concetto di dovere.
Proseguiremo nelle nostre sessioni soffermandoci su quelli in caso di arresto o fermo.
By Magile
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