Nella precedente sessione abbiamo parlato dell’arresto in flagranza indicando una serie di ipotesi “sovrapponibili” per porre in evidenza del discordanze tra l’attività di Polizia giudiziaria all’esterno (ad es. nei confronti di un soggetto agli arresti domiciliari) intermedia (il rientro di un semilibero) interna (un detenuto e lo “spesino” che si incontrano in cella).
Questa precisazione introduttiva consente di replicare alle considerazioni di alcuni sulle “rivendicazioni“ della Polizia penitenziaria che “ha una competenza specifica non compatibile con quella degli altri Corpi”.
La specificità è nel contesto – e non già nelle funzioni di polizia che sono uguali per ogni singolo titolare delle relative qualifiche – ed a conferma di questa affermazione possiamo dire che il “fermo di indiziato di delitto” non avrebbe nessuna ragion d’essere in carcere perché si tratta (a differenza dell’arresto) di una misura che attinge la sue motivazioni nel pericolo di fuga.
Quindi, quale pericolo c’è di procedere al fermo di un soggetto già privato della libertà personale?
Nessuno e poiché si tratta di una misura che prescinde dallo stato di flagranza – richiesto invece per l’arresto – non avrebbe senso attuarlo nei confronti di chi è già detenuto e quindi non può fuggire: in caso di indizi di reità il giudice emetterà una misura cautelare con apposita ordinanza, senza che la Polizia proceda ad una misura pre-cautelare (quali sono l’arresto in flagranza e il fermo).
Una volta chiarito questo aspetto possiamo sviluppare altre considerazioni.
La Guardia di Finanza ha una competenza specifica – in materia tributaria -; i Carabinieri altrettanto in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; la Polizia di Stato ha la divisione investigazioni generali e operazioni speciali (cd. Digos) ma nulla toglie ad una fungibilità dei compiti: ad es i Carabinieri ben possono, durante un controllo al chiosco delle bibite di uno stadio, procedere al sequestro di uno striscione della tifoseria dal contenuto calunnioso (e qui si innesta il concetto di “flagranza” differita che esamineremo la prossima volta) con conseguente attivazione delle procedure per il DASPO – divieto di accedere a manifestazioni sportive -.
Un spunto di riflessione: esiste in carcere un divieto di accedere – o partecipare – alle manifestazioni trattamentali?
By Magile
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