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IL SERVIZIO DI MATRICOLA -“LA LIBERTA’ DEI POLIZIOTTI PENITENZIARI”- CASO 2: Svolgimento e soluzione

CASO 2 – La libertà personale e del personale [di Polizia penitenziaria].

 Proviamo a dare vigore e consistenza ai concetti che esploriamo in questo spazio e cerchiamo di farlo seguendo l’impalcatura della Costituzione repubblicana il cui art.1 stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Questo principio fondamentale viene esplicitato e ribadito in una serie di norme cui abbiamo fatto cenno nelle precedenti sessioni.

Abbiamo visto che il carcere è una “formazione sociale” in cui vivono i detenuti e lavorano gli operatori.

La parte prima della Costituzione è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, ma questa diade “diritti e doveri” si estende anche  a coloro che cittadini non sono, altrimenti la libertà personale “dei cittadini” – sarebbe inviolabile mentre quella degli “stranieri” potrebbe esserlo.

Ma in cosa consiste la libertà personale? 

Secondo una autorevole classificazione si tratta di una libertà che precede e condiziona tutte le altre libertà rendendone possibile l’esplicazione.

Allora cominciamo ad ampliare lo spettro delle nostre riflessioni perché la libertà personale non è solo quella “fisica” che viene limitata attraverso le manette ai polsi.

Facciamo un esempio.

Un agente di Polizia penitenziaria è libero di votare chi vuole alle elezioni amministrative, di iscriversi ad una organizzazione sindacale, o di esercitare un diritto (fruire delle ferie in uno dei periodi contrattualmente previsti, compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque in base a criteri prestabiliti – rotazione rispetto all’anno precedente, situazione familiare….).

La libertà di questa persona – che fa il poliziotto – è incondizionata?

Poniamo il caso che il suo direttore d’istituto – è successo – si candida alle elezioni amministrative nel comune in cui l’agente risiede (ai sensi dell’art.18 della legge 395/1990).

E’ veramente libero e incondizionato l’agente nell’esercizio del diritto di voto?

Se invece del direttore si candidasse il Comandante del Reparto, la legge tutela la libertà dell’appartenente al Corpo attraverso il collocamento in aspettativa e (a seconda della circoscrizione elettorale) l’eventuale trasferimento  provvisorio per 3 anni del comandante all’esito della tornata elettorale.

Viceversa se è il direttore a candidarsi, nessuno strumento a tutela della libertà dell’elettore è previsto, in quanto lo stesso direttore continuerà a prestare servizio nella “sua” sede a prescindere dall’esito elettorale.

La libertà dunque è un valore supremo per l’individuo e questo dobbiamo tenerlo ben presente perché, per esempio, i soggetti in custodia cautelare che sono presunti innocenti vengono “limitati” in alcune libertà – non privati – per delle concomitanti esigenze di accertamento della verità processuale.

Qual è l’utilità di questa precisazione?

Semplice, quanto assurdo agli occhi di chi ha una minima “competenza”: l’Amministrazione penitenziaria si occupa delle persone private della libertà personale ma scrive una bozza di circolare e in 21 pagine non fa alcuna distinzione tra i titoli che la legittimano (custodia cautelare – esecuzione di una condanna definitiva) preferendo condensare tutto nel concetto di esecuzione penale.

Tutto ciò a discapito di una sistematizzazione ordinamentale dei penitenziari e dei diritti e delle libertà del personale di Polizia penitenziaria che viene co-stretto a stare “in presenza” all’interno delle sezioni detentiva – nonostante la propagandata “vigilanza dinamica” che evoca un movimento che va ben oltre il perimetro di uno spazio aperto per i detenuti e chiuso per l’agente.

Una curiosità: qual è la consistenza della libertà dell’agente di attendere ai propri doveri istituzionali? Come procederà all’accertamento numerico se non è libero di invitare i detenuti a rientrare nelle celle?

Ecco ..l’Amministrazione è libera di scrivere quello che ritiene funzionale al buon andamento, ma deve farlo tenendo presente un monito che suona più o meno così “la mia libertà inizia dove finisce quella dell’altro” e ciò dovrebbe valere anche per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria…cosa che in questo momento, in particolare, non è!

Lasciassero la Polizia penitenziaria libera di fare il proprio dovere.

By Magile

RIPRODUZIONE RISERVATA ©Copyright OSAPPOGGI 

 

Redazione OSAPPoggi

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