Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021.
Con il messaggio 5 gennaio 2021, n. 29, l’Istituto riporta il valore dei tassi da applicarsi nel periodo indicato per i prestiti estinguibili con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Messaggio n°29 del 05/01/2021
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2021.
Con il decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura”, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Per quanto sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° gennaio 2021 – 31 marzo 2021) sono i seguenti:
Classi d’importo in euro | Tassi medi | Tassi soglia usura |
Fino a 15.000 | 11,14 | 17,9250 |
Oltre i 15.000 | 7,69 | 13,6125 |
Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) | |||
Classi di età* | Classe di importo del prestito | ||
Fino a € 15,000 | Oltre € 15.000 | ||
fino a 59 anni | 8,32 | 6,53 | |
60-64 | 9,12 | 7,33 | |
65-69 | 9,92 | 8,13 | |
70-74 | 10,62 | 8,83 | |
75-79 | 11,42 | 9,63 |
(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° gennaio 2021.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Messaggio numero 29 del 05-01-2021 – Scarica Pdf
Fonte: inps.it