Caso 3 – Il corriere di una nota ditta di trasporti consegna un pacco indirizzato ad un detenuto presente in istituto; oggetto della spedizione sono generi alimentari deperibili di cui il Direttore non autorizza l’ingresso: su chi incombono i doveri di custodia e/o le spese di restituzione del pacco?
Premessa.
L’agente deve controllare, senza toccare, sequestrare se c’è un corpo del reato, ergo informare la direzione che deve ritirare i prodotti non consentiti per darli ai familiari dei detenuti in occasione del primo colloquio utile (magari hanno confezionato il pacco perché non possono viaggiare spedendo un formaggio aromatizzato di prossima scadenza…).
L’evenienza operativa contemplata nel presente caso sollecita spunti e riflessioni che spaziano dal perimetro delle competenza dell’addetto alla portineria (che verosimilmente non ha le prescritte abilitazioni sanitarie per la manipolazione degli alimenti “ da controllare“) alla prescritta – ma non adeguatamente esplicitata – disciplina dei generi che possono entrare in istituto (ai sensi dell’art.14 dpr 230/2000).
Si rammenta che il direttore del penitenziario oltre ad essere il soggetto abilitato al ritiro dei generi non consentiti (cfr. infra dpr 230/00 nella parte in cui demanda alla Direzione tale incombenza) deve farsi parte diligente nella predisposizione del regolamento d’istituto o, in mancanza di tale atto (e quindi di una disciplina espressa) deve provvedere con un ordine di servizio.
Questo ulteriore aspetto (ordine di servizio) se manca crea dis-ordine e non già responsabilità dell’agente che lo avrebbe “ violato”.
Ma il caso 3 è ancor più gravido di spunti per l’interprete e l’operatore, perché non si comprende, per esempio, in base a quale criterio in un istituto possono entrare i datteri o i formaggi a pasta morbida (e la consistenza della morbidezza è vaga) mentre in quello attiguo, nell’ambito della stessa provincia non possono entrare.
Ricognizione normativa.
L’art.41 del dpr 82/1999 stabilisce che l’addetto alla portineria deve controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto […] impedendo l’introduzione nell’istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi odo oggetti non consentiti.
I generi e gli oggetti che i detenuti possono ricevere sono disciplinati dall’art.14 del dpr 230/2000 su cui dobbiamo evidentemente soffermare la nostra attenzione perché dice delle cose fondamentali, a cominciare dagli obblighi della DIREZIONE.
Considerazioni operative.
Per comodità espositiva procederemo alla lettura di ogni singolo comma, attraverso la lente della chiarezza ed incontrovertibilità delle previsioni.
Abbiamo detto che l’agente addetto alla portineria è tenuto ad effettuare il controllo.
Questo significa che se il regolamento interno (in verità l’art.16 della legge 354/1975 lo chiama regolamento d’istituto) stabilisce che possono entrare le maglie a manica corta, il pane tagliato a fette, il formaggio a pasta morbida e le “strumentazioni teconologiche” ) diciamo che non c’è alcun problema.
Il comma 1 dell’art.14 dpr 230/2000 cit. prevede che il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell’istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l’acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all’espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terrà anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. È vietato, comunque, il possesso di denaro.
Se, come spesso accade, il regolamento non c’è, fa fede l’ordine di servizio del Direttore che poi, in casi dubbi ne fornisce l’interpretazione autentica (ad es. dice che i panini sono assimilabili al pane a fette e quindi possono entrare)
Poi, se come anche accade, il Direttore non c’è ognuno fa come vuole (sic!)…..
Ma andiamo un po’ più a fondo.
L’agente deve effettuare un controllo preliminare su qualsiasi oggetto, ma questo controllo non deve comportare manomissioni.
I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenenti esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.
Quindi, il controllo come viene effettuato se non si può mettere mano (mano missione)?
Attraverso il metal detector?
Attraverso i cani antidroga (sui generi alimentari) ergo antiesplosivo?
E le banconote di cui è ammesso il possesso come le trovo?
E gli strumenti tecnologici quali sono? il walkman, il lettore mp3, il cellulare, l’iphone, il rasoio elettrico, la torcia a led, il registratore?
Boh!!!!!……
Rispetto alla questione che ci interessa, però, possiamo dire che gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all’atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui, ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell’internato.
Quindi io, addetto alla portineria, apro il pacco perché devo controllarlo, ma lo faccio senza la presenza del detenuto perché il dpr 82/1999 mi dice di effettuare tali operazioni in portineria e me lo ribadisce il dpr 230 cit. al n.5. (i generi e gli oggetti provenienti dall’esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo).
Ma voglio essere fiducioso, lo controllo con una apparecchiatura a raggi X e trovo del pane intero e del formaggio a pasta dura che non possono entrare, allora avviso la direzione (nella persona del Direttore) che ritira pane e formaggio destinati a un condannato all’ergastolo che non fa colloquio (e perciò riceve il pacco dai familiari).
Lascio a voi la sorte di questi prodotti deperibili…..
Altra ipotesi.
La strumentazione tecnologica è “corpo del reato” o, perché no, il pane è stato rubato nel luogo di spedizione del pacco insieme al formaggio e, quindi, non è il Direttore che lo ritira, ma la Polizia giudiziaria che lo sequestra: pane e formaggio spediti dalla Romania ….
Insomma, non è proprio facile la vita dell’agente in portineria, soprattutto se il legislatore dice che deve controllare senza manomettere, il Direttore non dà concreto seguito alle disposizioni sul regolamento d’istituto e l’agente deve stabilire – non si sa come – la provenienza dei corpi di reato e la competenza del giudice per il reato commesso all’estero: furto di formaggio (sic!).
Qualcuno potrebbe dire che è la droga un corpo del reato che può entrare attraverso il pacco?
Sicuramente si, ma se non può metterci mano uno come la trova?
Solo uno sciagurato pensa di mettere in bella vista della droga per farla trovare all’agente, che dal canto suo si potrebbe sentire sicuro dei sistemi di controllo nello smistamento degli uffici postali.
Potremo dire molto di più, ma ci rimettiamo alla quotidiana esperienza dei lettori, aggiungendo un’ultima considerazione: ma il mittente del pacco, l’agente della portineria e il direttore devono avere il green pass per confezionarlo controllarlo e ritirarlo?
E un detenuto che può ricevere in base al fabbisogno personale può cedere ad un altro detenuto un panino (con o senza green pass)?
Perché l’art.14 dice anche che:
Un consiglio all’Amministrazione:
disciplinare in modo uniforme sul territorio i generi che possono entrare, i controlli da effettuare e le procedure per il ritiro da parte dei Direttori che la legislazione interna e quella sovranazionale pretendono essere presenti in ogni sede (e non in tre contemporaneamente).
by Magile
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