CASO 4
Alle ore 21.00 di una sera d’agosto un deputato francese del parlamento europeo che non parla in italiano si presenta da solo all’ingresso dell’istituto penitenziario, chiedendo di poter effettuare una visita ad un suo connazionale appena estradato.
Siamo giunti alla quarta evenienza operativa e, come di consueto, dobbiamo effettuare una ricognizione normativa per verificare:
cosa deve fare prima l’amministrazione e poi l’addetto alla portineria che in un caso come quello appena prospettato potrebbe trovarsi in difficoltà ?
Veniamo subito al cuore del problema.
L’art.67 della legge 354/1975 disciplina le visite agli istituti stabilendo che possono effettuarle senza autorizzazione alcuni rappresentanti delle pubbliche istituzioni (e quindi anche i membri del parlamento europeo) per l’esercizio dei poteri [di controllo] connessi alla loro funzione.
Il deputato del parlamento europeo, quindi, ai sensi del comma 1 ter del cit. art.67 può entrare e l’addetto alla portineria deve accoglierlo ottemperando alle previsioni dell’art.23 del dpr 82/1999 il quale stabilisce che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari che regolano il servizio al quale è addetto ed ha l’OBBLIGO DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AD ESSO.
La disposizione generale è l’art.41 che disciplina il servizio di portineria; altrettanto lo è il 67 della legge 354/1975; quella particolare invece è la circolare DAP 7.11.2013 N 3651/6101 in virtù della quale tutti i parlamentari europei, all’atto d’ingresso in istituto devono ricevere un estratto della circolare nonché copia dell’art.67 c 1 e 2 ord. penitenziario e 117 c 1 RE tradotti in lingua europea conosciuta al visitatore.
Ora, sorvoliamo sulla trasfigurazione dei testi normativi (ad es. solo il 1° comma del 117) ma che significa in lingua europea conosciuta al visitatore?
Ma, ancor prima, IN QUALE PORTINERIA DI UN PENITENZIARIO ITALIANO SONO PRESENTI GLI ESTRATTI DELLE PREDETTE NORME E DELLA CIRCOLARE??
Se uno è francese e si presenta in istituto “a sorpresa”, non parla altra lingua europea ed io ho il testo solo in italiano (perché vado a fare una fotocopia) come ottempero?
Magari il parlamentare si duole di questo fatto ed è facile immaginare su chi – come sempre – ricadranno le conseguenze: la colpa è dell’addetto che nel prendere le consegne non ha rilevato la mancanza dell’estratto.
Vogliamo andare oltre?
L’elenco di cui all’art.67 della legge 354/1975 è tassativo?
Per esempio, possono entrare i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e quindi quelli comunali, provinciali….ma possono entrare gli amministratori provinciali e comunali?
E gli ufficiali degli agenti di custodia hanno ancora titolo?
Insomma le questioni sono aperte, tanto quanto i rischi di confusione operativa per l’addetto alla portineria.
By Magile
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