CASO 6 – Un avvocato, nominato dai familiari dell’arrestato, si presenta con il suo cane guida in istituto per poter effettuare il colloquio con l’assistito.
Siamo giunti all’ultima evenienza operativa in cui si è cercato di condensare tre aspetti:
- la nomina del difensore avvenuta da parte di terzi (e quindi non reperibile agli atti della matricola) e poi “ratificata” al direttore ex art.123 cpp;
- l’ingresso di un cane guida all’interno dell’istituto (sulla base di una normativa specifica);
- Il diritto dell’arrestato al colloquio con il difensore.
Di questi tre aspetti, almeno due – nomina e colloquio – sono tutt’altro che infrequenti e come sempre ricadono sull’addetto alla portineria e la sorveglianza generale posto che, come detto, buona parte degli istituti non hanno Direttore e Comandante effettivamente presenti (in spregio alle regole penitenziarie europee e al dpr 230/2000).
SULLA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DA PARTE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO
L’art. 96 cpp stabilisce al terzo comma che la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, può essere fatta da un prossimo congiunto con dichiarazione scritta (cfr. c.2) resa all’autorità procedente (quindi quella giudiziaria) ovvero consegnata alla stessa o trasmessa con raccomandata.
Contestualizziamo la cosa.
E’ venerdì sera, un giovane viene arrestato e la mattina successiva i genitori si recano da un avvocato cui scelgono di affidare il patrocinio (la difesa) di loro figlio, nominandolo.
Il professionista ai sensi dell’art.92 c.2 cp inoltra una pec all’autorità giudiziaria procedente (quindi l’ha trasmessa anche se il codice parla di raccomandata) e questi due elementi (atto di nomina e conferma di trasmissione e ricezione della pec inoltrata dall’avvocato alla procura) sono sufficienti a far entrare il professionista.
Se la dichiarazione è mendace, l’avvocato soggiace ad una precisa responsabilità.
Ovviamente. in questo caso dobbiamo mettere in conto una cosa: l’efficacia della nomina che i genitori fanno al figlio vale finché e se l’arrestato non vi abbia provveduto per suo conto e quindi basta convocarlo nell’ufficio della sorveglianza generale e fargli rendere una dichiarazione ex art.123 cpp nell’apposito registro.
A ben vedere, l’art.123 cpp – il cd. Mod.13 – dice che l’imputato ha facoltà di rendere dichiarazioni con atto ricevuto dal Direttore che in base alla normativa nazionale e sovranazionale dovrebbe essere presente e reperibile.
Qualcuno potrebbe dire che l’avvocato può tornare il lunedì (?).
Per quanto l’ufficio sia organizzato in un certo modo, è anche vero che se, il codice di procedura penale stabilisce che dell’arresto viene data immediata notizia ai familiari cui il codice attribuisce la facoltà di nomina del difensore, appare evidente che si vuole garantire il diritto di difesa, peraltro funzionale alla convalida dell’arresto o l’interrogatorio di garanzia.
Peraltro potrebbe accadere che il professionista viene da un’altra città (ad es. il ragazzo è di Roma era in vacanza a Rimini ed i suoi genitori nominano un professionista di Bologna) e quindi non può rendersi gravoso – nella fase coeva all’arresto – il diritto di difesa.
Ci sarebbero ulteriori argomenti a sostegno di quanto sinora affermato, ma toglierebbero spazio alle questioni successive.
L’INGRESSO DEL CANE GUIDA
Conoscendo la fantasia di qualche lettore che non ha dimestichezza con i servizi di Polizia – basta leggere alcune circolari o i “generici” ordini di servizio dei direttori amministrativi che affidano tutto a formule tautologiche – è agevole ipotizzare che qualcuno dica il cane resta fuori con chi ha accompagnato l’avvocato oppure viene messo in sala d’attesa….
Niente di tutto questo.
La legge n.37/1974 disciplina il “libero accesso” dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico e tale disposizione – interpolata da successive modifiche – prevede sanzioni da 500 a 2500 euro per chi discrimina i non vedenti nell’esercizio dei loro diritti.
Di questa norma vi è stata una interpretazione estensiva (ad es. centri commerciali, ambulatori medici etc…) e, quindi, in mancanza di un divieto espresso (i cani per altre ragioni non solo di sicurezza – antidroga – entrano nelle carceri come ad es. per la pet-terapy ) si deve ritenere legittimo l’accesso.
IL COLLOQUIO TRA ARRESTATO E DIFENSORE AL DI FUORI DEGLI ORARI PREVISTI
Premesso che la disciplina di tale diritto, presidiata dagli art 24 Cost e 104 cpp, dovrebbe essere adeguatamente esplicitata dal regolamento interno sulla vita e le attività in istituto la cui emanazione incombe sull’atto d’impulso del direttore, resta inteso che non si può interdire al detenuto in una fase coeva all’arresto – per le ragioni anzidette – di un diritto imprescindibile.
By Magile
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