Proseguiamo con il “Servizio di matricola dei detenuti ed internati” la cui denominazione mal si concilia con le peculiari attività demandate al personale di Polizia penitenziaria che effettua rilievi fotosegnaletici, acquisisce impronte, alimenta i sistemi informativi, cristallizza l’identità giudiziaria dei soggetti privati della libertà personale….
A fronte di tutte queste attività, la norma in modo sciatto ed incompleto parla di matricola (e non già per esempio di immatricolazione dei detenuti ed internati – e i condannati?-) e si rivolge all’addetto e non .anche al sovrintendente preposto che, ai sensi del comma 2 dell’art.46 viene chiamato (e non già informato) ergo all’ispettore responsabile.
Il personale di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonché a tutte le attività connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati.
Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordine di servizio di cui all’art.29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non può essere destinato ad altri compiti d’istituto, se non in casi eccezionali.
Insomma la disciplina dell’ufficio matricola è veramente fragile, evanescente, tautologica, piena di ripetizioni ed avverbi che nulla dicono, sul piano concreto e sviliscono l’unità operativa in cui s’incardina e la sua essenza.
Occorre tener presente che l’art.94 disp att cpp disciplina l’ingresso negli istituti penitenziari demandando al pubblico ufficiale – id est il direttore – la ricezione dell’arrestato; il codice di procedura penale, dal canto suo, scandisce l’attività dell’amministrazione e quella della Polizia penitenziaria che sono due entità differenti, soprattutto alla luce della sopravvenuta autonomia strutturale e funzionale dei Reparti ex art.3 della Legge 395/1990.
Questa previsione ha una sua specifica ragion d’essere, troppo spesso trascurata dall’Amministrazione che dovrebbe farsi parte diligente per l’emanazione del regolamento di servizio del Corpo.
Tornando alla nostra prioritaria questione, sappiamo bene che l’arrestato o il fermato, com’è noto, devono, ai sensi dell’art.386 cpp essere condotti dalla polizia giudiziaria presso la casa circondariale territorialmente competente dove le incombenze della Polizia penitenziaria concernono – anche alla luce della sopraggiunta normativa – solo ed esclusivamente l’identificazione del soggetto privato della libertà personale.
Al resto deve provvedervi il direttore – titolare del trattamento dei dati personali supersensibili e “custode” del detenuto – posto che a lui viene inviato ai sensi dell’art.94 c.1 ter copia del provvedimento di scarcerazione
Chi riceve a un tempo rilascia.
Insomma a fronte di un quadro normativo che contempla il direttore, la normativa regolamentare e gli ordini di servizio direttoriali di cui all’art.29 del dpr 82/1999 – le ccdd. tabelle di consegna – gravano la Polizia penitenziaria di attività che esulano dalle loro funzioni – e implicano sempre e solo responsabilità.
Ciò detto in luogo di una enumerazione dei casi, si ritiene opportuno in questa sessione iniziare ad effettuare una esplicitazione dei principali istituti giuridici che orbitano intorno al settore della matricola.
Ad esempio, il titolo che legittima l’ingresso in istituto è un provvedimento giudiziario in esecuzione (custodia cautelare, provvedimento di fermo di indiziato di delitto, ordine d’esecuzione di sentenza irrevocabile).
Questi tre titoli che legittimano la privazione della libertà personale oltre ad impattare con l’art.13 Cost e ancor prima con l’art,2 della Carta fondamentale, implicano una disamina dei doveri della polizia giudiziaria, la natura dei provvedimenti del giudice, le attività dell’amministrazione penitenziaria.
Tutto questo ci consente di articolare i primi sei argomenti segnatamente:
1 la formazione sociale carcere e il principio personalista;
2 l’inviolabilità della libertà personale ed i casi e modi che ne consentono la limitazione;
3 i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo;
4 i provvedimenti che legittimano la privazione della libertà personale
5 l’ingresso negli istituti penitenziari;
6 l’obbligatorietà dell’azione penale.
Ferma restando la cadenza dei due giorni tra un argomento e l’altro, è possibile che alcune tematiche vengano trattate in più fasi che richiederanno maggior tempo rispetto alle precedenti sessioni (questa durerà 15 o 21 giorni) anche perché è in corso di elaborazione un manuale di cui proporremo alcuni stralci.
By Magile
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