Caso 1 – A seguito di una rocambolesca evasione, il Provveditore regionale dispone di eliminare dalle brande delle celle le cd. “spondine”, onde evitarne la riconversione in arpioni da agganciare al muro di cinta. In una calda notte d’estate durante il cambio delle ore 24 il personale vede attraverso lo spioncino un detenuto adagiato sul pavimento e crede che quella posizione (tutt’altro che inconsueta) sia determinata dalla ricerca di refrigerio e non già da una caduta.
Di chi è la responsabilità dello svenimento e dei conseguenti danni?
DI fronte a una simile evenienza operativa lo scenario prevedibile è il seguente: l’agente addetto alla sezione e il preposto si prendono un rapporto disciplinare per l’inefficienza dei controlli e se il detenuto interpone una richiesta di risarcimento danni, l’amministrazione la corrisponde e magari agisce in “regresso” nei confronti del personale di Polizia.
Oggi parliamo delle spondine, ma il nostro percorso argomentativo – per sostenere che il personale non ha colpe e quindi responsabilità – può essere applicato anche ad altre ipotesi.
L’analisi del caso evoca questioni di grande rilievo che spaziano dalle funzioni dei provveditori regionali – evidentemente orientate al “ buon andamento” dei compiti d’istituto tra i quali rientra l’obbligo di “protezione” dell’incolumità del detenuto – alla natura dei beni dell’Amministrazione penitenziaria (il letto) che ha precise caratteristiche (conformi alle norme UNI) sulle quali, lo si dice sin d’ora, non è possibile intervenire.,
Delle due l’una: o ha sbagliato chi ha acquistato i letti (attraverso una gara d’appalto) a prenderli con le spondine “mobili”, oppure e come riteniamo, non rientra nei poteri del Provveditore impartire l’ordine di rimozione delle spondine.
Egli deve piuttosto garantire ai sensi dell’art.8 del d.lgs. 444/1992 la funzionalità degli istituti preponendovi in modo stabile un direttore, a cui compete la valutazione delle iniziative da assumere.
La scelta di togliere le spondine sulla scia di una evasione sa tanto di cautela contro le proprie responsabilità, a prezzo di quelle del personale e dei detenuti “affidati” alla custodia dei Poliziotti..
Le norme UNI, della cui applicazione non si ha ragione di dubitare, rappresentano il modello di un’opera “a regola d’arte” e forniscono indicazioni sulle caratteristiche di un prodotto.
Prendiamo il letto di una caserma: non deve avere spigoli taglienti, protuberanze acuminate (e se guardate bene nelle camere delle caserme in cui dormite ci sono perché le vostre brande sono letti a castello riconvertiti in singoli…) e il materasso deve avere una altezza specifica ….se cadete dal letto la prima cosa dopo esservi “curati” è vedere se tutto è in regola ( pagate la stanza, avete diritto ad arredi omologati).
Altrettanto nelle celle: il materasso deve avere una altezza conforme a quella della omologazione e, quindi, alla funzione anticaduta della spondina, perché se mettiamo un materasso di due centimetri più alto la spondina non ha più funzione di contenimento, ma di insidia.
Tutto questo per dire cosa?
Che se un detenuto cade dal letto mentre l’agente è dall’altro lato della sezione (perché copre due posti di sevizio) e nessuno se ne accorge, la responsabilità per la caduta è di chi ha fatto rimuovere la protezione.
Perché la scelta di rimuovere la spondina, oltre ad essere stata assunta da chi non ha cognizioni tecniche per “modificare” un prodotto acquistato all’esito di una procedura che lo ha ritenuto rispondente a determinate caratteristiche, è una scelta insidiosa.
Altrimenti, potremo dire quando fa parecchio caldo – come avvenuto questa estate – che è possibile modificare le mezze maniche della camicia d’ordinanza in giromanica, così il personale ha maggiore refrigerio.
Tralasciamo gli aspetti che concernono la destinazione del ferro asportato (cioè che fine hanno fatto le spondine, se sono state trattare come rifiuti speciali, ammassate in un magazzino etc….)
Vediamo invece quali sono gli altri casi in cui gli “ordini” non sono legittimi:
- impiego di un detenuto a lavori senza presidi antinfortunistici e/o corsi per l’uso di determinate apparecchiature. In caso di infortunio sul lavoro di un detenuto che si taglia con il flex senza aver fatto la prescritta formazione di chi è la responsabilità? Ai sensi del d.lgs 81/08 il datore di lavoro del detenuto è il Direttore;
- Impiego di un detenuto in cucina: quale formazione ha avuto?
- Impiego di un inserviente in sezione: quando si lava il pavimento viene messa la consueta segnaletica antiscivolo?
A voi le conclusioni, in attesa di integrazioni sugli aspetti prettamente operativi (ad es. modalità di “cambio” in sezione): avviene effettivamente con i colleghi montante e smontante sul posto?
Di chi è la responsabilità in caso di caduta prima delle 24 e rilevazione nel turno successivo?
La presenza del preposto nelle operazioni “copre e sovrasta” la responsabilità degli agenti?
In linea di massima ci sono vari profili.
Quel che in questa sede è importante evidenziare è:
- le spondine non possono essere asportate e le lesioni che il detenuto si procura cadendo dal letto senza spondine sono scrutinabili sotto il profilo penale ai sensi dell’art.590 cp.;
- gli interventi sui letti (rimozione delle spondine) attraverso la MOF non rientrano nella Manutenzione Ordinaria del Fabbricato e quindi sono, ad avviso degli scriventi, illegittimi;
- la mancanza delle spondine andrebbe segnalata.
By Magile
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