Caso 2 – Nel corso di una perlustrazione all’interno della sezione detentiva, l’agente viene attratto da un forte rumore che si rivela essere stato prodotto dalla caduta di un detenuto dalla branda della cella. Una volta entrato all’interno – per soccorrere l’unico occupante della camera – rinviene sul pavimento una bottiglia di candeggina – in cui vi è una sostanza liquorosa – ed un blister di farmaci – .
Immediatamente contatta il preposto che accorre con i rinforzi sul luogo.
La vicenda operativa assume particolare rilievo in quanto l’agente nella sua attività di controllo e vigilanza perlustra la sezione detentiva in cui la vita del detenuto si svolge secondo regole esplicitate nel regolamento interno e/o negli ordini di servizio del direttore amministrativo, ma ancor prima nella legislazione penitenziaria.
Ora, la produzione artigianale di sostanze alcoliche è vietata sia all’esterno (cfrs art.686 cp) e sia in carcere.
Peraltro, in carcere il consumo di bevande alcoliche è oggetto di una specifica disciplina contemplata dall’art.14 n.3 del dpr 230/2000 il quale pone dei limiti quantitativi rispetto al vino e alla birra e divieti rispetto ad altre bevande.
I divieti di consumo delle bevande alcoliche si riscontrano anche nella comunità libera (ad es. ordinanze sindacali in cui il primo cittadino stabilisce che dopo le ore 22.00 è vietata la somministrazione di bevande per motivi di ordine pubblico).
Alle forze di Polizia compete solo il perlustramento delle zone per la vigilanza e il controllo sull’osservanza e il divieto.
Questo stesso schema (ordinanza di divieto sul consumo delle bevande e controlli di polizia sull’osservanza delle prescrizioni) si ripropone in carcere.
Il Direttore per espressa previsione di legge recepisce nel regolamento d’istituto e/o in un ordine di servizio il divieto di consumo di bevande alcoliche demandando alla Polizia penitenziaria ( di cui si avvale ai sensi del dpr 230/2000 ) i controlli.
Anche se la legge prevede in linea generale ed astratta un divieto, il direttore deve contestualizzarlo perché in una sezione dove ci sono soggetti in terapia antidepressiva o comunque farmacologica, il consumo di alcolici deve essere interdetto.
In estrema sintesi, il principio che si intende affermare in questa sede è che l’organizzazione della vita penitenziaria compete al direttore (che ha un preciso obbligo); una volta delineato con chiarezza ciò che è consentito e quello che è vietato la Polizia effettua i controlli.
Di fronte al malore del detenuto (per l’approvvigionamento di farmaci in un blister – rilevante ai sensi dell’art.445 cp – ed il consumo di grappa artigianale – rilevante ex art.686 cp ) è agevole ipotizzare un nesso causale tra la condotta del direttore (qualora abbia omesso di disciplinare alcuni aspetti connessi alla peculiare situazione detentiva e soprattutto l’indicazione dei generi di cui è ammessa la ricezione e possesso – ad es. lievito di birra per la fermentazione della frutta) e l’evento delle lesioni e/o morte del detenuto.
Allora, la responsabilità non è dell’agente che ha omesso i controlli – era in sezione ha sentito il forte rumore di caduta ed è intervenuto soccorrendo il detenuto – ma del direttore che non ha esercitato i poteri e le funzioni (di tutela ) che la legge gli demanda.
Abbiamo già visto che in ogni settore c’’è una norma che disciplina attribuzioni e competenze e queste vanno rispettate.
Lo scopo di questi contributi forniti attraverso la soluzione ed analisi di casi concreti è proprio quello di veicolare una modalità operativa in linea con i principi del nostro ordinamento
La PG una volta soccorso il detenuto (chiamando i medici ) deve procedere al sequestro del blister – sintomatico di una provenienza illecita dei famaci – e della bevanda facendo una denuncia ex artt.445 cp e 686 cp a carico di ignoti e, poi, informare l’AG dell’accaduto evidenziando la peculiarità del contesto e le eventuali omissioni.
E’ stato usato del lievito e accumulata della frutta – che si badi per effetto della nuova direttiva sulle perquisizioni (porca miseria cane!!!) non potrà essere “ricercata” ma dovrà preferirsi la richiesta al detenuto di consegnarla (sic!).
Solo così sarà possibile conferire identità ai Reparti di Polizia e dignità alle funzioni del Corpo oggi schiacciato da un eccesso di protezionismo nei confronti dei detenuti che dovrebbero giustamente sviluppare capacità di autodeterminazione, ma paradossalmente ricevono d’ufficio una tutela – quadriautoritaria Garante, CTP. Magistrato di Sorveglianza e AG – che porta ad una mortificazione della funzione del carcere e di conseguenza dei suoi operatori.
In ulteriore estrema sintesi, le attribuzioni e competenze del direttore amministrativo si identificano rispetto:
- ai generi di cui è ammesso l’acquisto e il possesso (le uniche bevande alcoliche contemplate dal regolamento d’esecuzione sono il vino e la birra, in misura non superiore ad un litro);
- alle modalità di approvvigionamento della frutta e del lievito di birra per la realizzazione della bevanda alcolica (di cui è vietato l’accumulo);
- alle sanzioni disciplinari connesse all’accumulo di bevande.
La Polizia penitenziaria, invece, rileva nell’occorso rispetto:
- al ruolo della Polizia giudiziaria di fronte al rinvenimento di sostanza prodotta artigianalmente;
- agli adempimenti connessi al rinvenimento della sostanza;
- ai rapporti tra procedimento disciplinare (per il possesso della sostanza) e quello penale (produzione artigianale).
By Magile
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