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NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO LE SEZIONI DETENTIVE – CASO 3: SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

CASO 3 –  Durante la fruizione dei passeggi un gruppo di detenuti nordafricani discute con quelli europei che non intendono farli giocare a calcio. Dalla finestra di una cella che sporge sul cortile viene lanciata una federa di cuscino, intercettata dalla sentinella che subito informa il preposto temendo che all’interno vi siano armi rudimentali.

 L’analisi della presente questione operativa non può prescindere dall’impatto sui “doveri della Polizia penitenziaria determinato dalla circolare sulle perquisizioni penitenziarie perché il fondato timore dell’addetto alla vigilanza armata, postulerebbe una  perquisizione straordinaria  all’interno del cortile

passeggi, giusta quanto previsto dalla legge 354/1975 e dal relativo regolamento di esecuzione.

Tuttavia, tale operazione sotto il profilo della tempestività e dell’efficacia risulta pregiudicata dalle istruzioni operative del Direttore Generale per i detenuti e il Trattamento che, tra l’altro, ha prescritto di comunicare al Garante non si comprende sulla base di quale norma (il quale invece può “entrare a sorpresa” negli istituti per visitarli in base alla legge 354/1975 e norme correlate) l’operazione.

Perché l’attività di polizia giudiziaria è soggetta a segreto istruttorio e l’eventuale “ostensione”  degli atti deve essere autorizzata dal PM destinatario della notizia di reato, che si concretizza in una attività preliminare: la perquisizione.

La polizia di Stato se e quando procede a una perquisizione ex art 103 TULPS avanti a una scuola o in un parco pubblico informa il Garante?

In sostanza, tornando all’interno del carcere, se come spesso accade nella federa del cuscino vi è un moka per il caffè e l’involucro viene riconvertito in un’arma medievale (ad es. mazzafusto), insieme alle lamette, l’invio dei corrissanti all’ospedale per lesioni gravi è garantito e le ricadute sui livelli di sicurezza (e le responsabilità del personale sono prevedibili)

Va subito detto che se tutto ciò si verificasse all’interno di un campo di calcio pubblico, il sequestro delle armi avviene sulla base di una serie di norme identificabili:

  • art 354 c 2 cpp che concerne gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [prima che il pubblico ministero abbia preso la Direzione delle indagini] curano che le tracce e le cose pertinenti al reato, siano conservate [….]

  • l’art 41 TULPS

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizie, ANCHE SE PER INDIZIO, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a P E R Q U I S I Z I O N E e sequestro.

Dell’applicabilità di tali norme in ambito penitenziario, non si ha ragione di dubitare ma è pur vero che la legge speciale (interpolata dal Direttore Generale per i detenuti e il trattamento) dovrebbe trovare prioritaria vigenza ergo mantenere immutato il suo vigore, compromesso dalle istruzioni operative della Direzione Generale per i detenuti.

In sostanza le prescrizioni della circolare, rispetto al caso oggetto della presente trattazione, generano solo confusione operativa perché i doveri della Polizia penitenziaria, nella sua qualità di Polizia giudiziaria, sono scolpiti nella legge 395/1990 che rimanda, tra l’altro al codice penale ( quindi la rissa, la minaccia grave, la detenzione di armi….) e quello di procedura penale (attività ex art.347 cpp, 352….).

Ora cosa succede se il Direttore o il Comandante appena ricevuta la notizia dicono al preposto di non intervenire perché occorre attivare le procedure della circolare?

L’autorità giudiziaria, rispetto alle “ omissioni” di intervento e conseguenti ferite dei corrissanti potrebbe contestare ai poliziotti l’omissione di impedire l’evento lesivo (ex art.40 c.2 cp e 582 cp).

Ecco questo è il dramma della Polizia penitenziaria.

Inoltre la trasparenza dell’azione amministrativa è un concetto ben diverso dalla tracciabilità delle operazioni di Polizia che sono “a sorpresa” e soggette

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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