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NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO LE SEZIONI DETENTIVE – CASO 4: SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

CASO 4 

Inventario dei beni presenti in cella e comportamenti in caso di danneggiamento doloso dei beni dell’amministrazione (nel caso di specie televisore) Rilevanza disciplinare e penale (art.635 cp). Obbligo di risarcimento del danno . Esiste un  “dovere di sostituzione“  immediata dell’apparecchio?

 Mentre procediamo allo sviluppo di una possibile soluzione del presente caso, veniamo raggiunti dai contenuti del decreto di archiviazione che il GIP del Tribunale di Pisa ha emesso nei confronti dei detenuti protagonisti di una protesta all’interno del corrispondente penitenziario.

Nel documento si legge che:

“..analizzando i fatti attraverso la ricostruzione degli agenti si evince che gli spintonamenti erano volti ad entrare nel blindo e anche durante la sassaiola gli agenti non tenevano alcun comportamento che si potesse identificare come atto d’ufficio che l’azione dei detenuti nasceva in maniera del tutto estemporanea come forma di protesta e non di opposizione violenta o minacciosa ad atti di ufficio. La manifestazione dei detenuti si pone come l’unica modalità espressiva ritenuta idonea dai soggetti per far sentire la loro voce a tutela dei loro diritti, senza mai porre in pericolo l’integrità fisica degli agenti e dunque senza mai porre in essere condotte intese quali resistenze ad atti dei pubblici ufficiali.”

 Senza voler entrare nel merito della vicenda, di cui non conosciamo gli atti, ci poniamo alcune semplici domande:

1)     la sassaiola è semanticamente il lancio ripetuto di sassi contro uno stesso bersaglio e quindi rientra nella  contravvenzione di cui all’art.674 cp. rubricata getto pericoloso di cose.

Precisiamo al riguardo, contro un bersaglio predefinito che, sicuramente è stato danneggiato (art.635 cp); 

2)     i poliziotti sono pubblici ufficiali e le offese di cui eventualmente sono stati oggetto integrano il reato proprio di oltraggio a pubblico ufficiale ex art.341 bis cp. Ma questo aspetto, a differenza del primo, non può essere affermato con certezza perché, come detto, non conosciamo gli atti; 

3)     i detenuti, per tutelare i loro diritti, hanno: un Garante Nazionale per la tutela dei diritti; uno locale ed eventualmente regionale; l’accesso ex art.123 cpp ad un registro per rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria; un magistrato di sorveglianza ex l.354/1975; autorità parlamentari e sovranazionali; il comitato per la prevenzione per la tortura.  

Forse – ma è un pensiero personale – tutte queste modalità generano confusione e quindi è meglio farsi “giustizia da sé”  protestando senza incorrere in sanzioni penali. 

Ma veniamo al cuore della questione esemplificata nel caso 4.

In primo luogo i beni (arredi) presenti in una cella dovrebbero essere inventariati con affissione di una tabella descrittiva (ad es. 1 tavolo, 2 sgabelli, 2 letti, un televisore..) in modo da rendere edotto il detenuto dei beni concessigli in uso. 

Ora, nell’evenienza tutt’altro che remota che un detenuto distrugga il televisore – perché vuole la terapia farmacologica o lo sradica dal muro per tirarlo contro l’altro occupante della cella – è obbligato, ai sensi dell’art.32 della legge 354/1975 a risarcire il danno.

A ben vedere, l’ordinamento penitenziario disciplina non solo il danneggiamento dei beni dell’amministrazione (prevedendo il recupero coattivo delle somme) ma anche quello di beni di altro detenuto.

E’ interessante osservare che l’art.72  del dpr 230/000 disciplina il risarcimento dei danni a beni dell’amministrazione o di terzi.

Quindi due sono le evenienze: il detenuto può distruggere, danneggiare un bene dell’amministrazione; il detenuto può distruggere, danneggiare, un bene di altra persona (ad es. un altro detenuto, un medico, etc.).

Solo nel caso in cui il danno sia arrecato da un detenuto ad altro detenuto la direzione si adopera per favorire il risarcimento spontaneo che è considerato circostanza attenuante nell’eventuale procedimento disciplinare.

Ora non si riesce a comprendere come mai tutta questa attenzione nei rapporti tra due detenuti (ad es. Tizio involontariamente si siede sugli occhiali del suo compagno di cella e l’amministrazione si “ingerisce” per favorire il risarcimento – magari la colpa è di Caio che ha lasciato gli occhiali in un posto inadeguato ) e non si riscontra altrettanta e dovuta attenzione per i beni dell’amministrazione.

Se poi si tratta di un televisore, è curioso che negli ospedali pubblici, l’eventuale uso dell’apparecchio sia soggetto a “pagamenti” mentre in carcere viene contemplato tra i beni “essenziali “ nella camera di pernottamento – dove basterebbe solo il letto e il bagno – e soprattutto ci si premura di sostituirlo.

In qualsiasi ospedale o caserma, in caso di danneggiamento doloso o colposo, il bene non viene sostituito; in carcere si e non si attende il risarcimento, né si effettua il prelievo “coattivo” sulle somme presenti e future – si badi che il detenuto che danneggia il bene è un debitore e risponde con i beni presenti e futuri….-

Se le cose avvenissero secondo le previsioni di legge, il detenuto anche una volta dimesso dovrebbe risarcire il danno, magari in sede penale l’azione potrebbe esperirsi nell’ambito del relativo procedimento per danneggiamenti.

Avviene tutto questo?

Ne dubitiamo.

In ogni caso, operativamente:

  • va redatto rapporto disciplinare a carico del detenuto che distrugge il televisore
  • va redatta cnr con sequestro/ritiro dell’apparecchio danneggiato
  • la direzione deve avviare la procedura per il risarcimento del danno
  • la direzione deve procedere disciplinarmente senza invocare la pendenza del procedimento penale e quindi ricorrere alla sospensione del procedimento
  • la direzione dovrebbe dare in affidamento ai detenuti di ogni cella (in cui si soggiorna)  un televisore senza possibilità di sostituzione in caso di danneggiamenti dolosi.

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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