Il giudizio in merito alla proroga del carcere duro da parte del Tribunale di Sorveglianza è un giudizio di merito che deve prendere in considerazione tutti i parametri dai quali si possa ricavare la potenzialità di mantenere contatti con l’associazione criminosa di origine. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 12 maggio 2021, n. 18434.
La legge n. 354 del 1975, art. 41-bis, comma 2-bis, sostituito dalla l. 23 dicembre 2002, n. 279, art. 2, e da ultimo dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lett. b), stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Cass. pen., Sez. I, 9 ottobre 2018, n. 2660).
La verifica del Tribunale di Sorveglianza, in quanto organo giurisdizionale di merito, non è circoscritta al solo rispetto delle norme di legge costituenti il parametro del giudizio espresso nel decreto ministeriale e si deve estendere alla relativa motivazione in riferimento alle circostanze di fatto valutate, come desunte dalle fonti compulsate, per riscontrarne la valenza e l’idoneità rappresentativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della sua pericolosità sociale ed assicurare il collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.
Ciò premesso, gli ermellini affermano che anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis ord. penit., dalla l. n. 94 del 2009, il controllo svolto dal Tribunale di Sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge per inosservanza o erronea applicazione, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato ancorava il giudizio circa la perdurante sussistenza del pericolo di mantenimento dei contatti con l’organizzazione di appartenenza del ricorrente; alla natura dei fatti per i quali costui aveva riportato condanna irrevocabile; al ruolo di rilievo svolto nell’ambito dell’organizzazione di stampo mafioso “cosa nostra”; al suo attivismo nel mantenere contatti con esponenti mafiosi di altre famiglie e nel favorire la costituzione di un nuovo mandamento.
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Fonte: altalex.com
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