CARCERI

Queste le NUOVE NORME sul carcere nel decreto attuativo RIFORMA CARTABIA

Da sempre il nostro ordinamento penale e penitenziario è giudicato eccessivamente “carcero-centrico” e, in effetti, le statistiche di primari Istituti nazionali, sovranazionali nonché dello stesso Ministero della Giustizia hanno sempre riportato, negli anni, un dato in continua crescita: le statistiche del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 confermano che i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. In sostanza, quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena detentiva “breve”. Circostanza, questa, che non aiuta certo a risolvere uno dei grandi problemi della giustizia penale nella sua fase esecutiva, ossia il sovraffollamento delle carceri, con tutte le conseguenze che da questo derivano.

Per i condannati a pene detentive cd. brevi, infatti, l’ingesso in carcere è tutt’altro che rieducativo. Vale rammentare, a tal proposito, che da tempo è diffusa e radicata, anche nel contesto internazionale, l’idea secondo la quale una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, sia in termini di risocializzazione dei condannati che di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato (art. 27 Cost.)  è obiettivo che può raggiungersi molto più efficacemente e con maggiori probabilità attraverso pene extra murarie le quali, eseguendosi nella comunità delle persone libere, escludono o riducono l’effetto alienante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al vero e autentico ruolo di extrema ratio.

Da questa presa di coscienza, l’impegno della Riforma Cartabia e degli schemi di decreto attuativi di potenziare l’esecuzione penale esterna (già in voga in forza della sempre maggior applicazione dell’istituto della messa alla prova) attraverso l’introduzione di vere e proprie pene sostitutive alla detenzione (breve), nei contenuti, simili alle attuali misure alternative alla detenzione, ma, nei presupposti, ben differenti. La Riforma infatti intende attribuire al giudice della cognizione la possibilità di applicare, già a partire dal momento della condanna, richieste di accesso alle misure alternative senza necessità di pronunce di ordini di sospensione, né di pronunce di esecuzione condizionalmente sospesa, le pene sostitutive (eredi delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte più di quarant’anni fa con la legge 689 del 1981).

Quest’ultime, ad onor del vero, non hanno mai visto la luce a causa, per così dire, dell’indiscusso “successo” ottenuto con la sospensione condizionale della pena. La pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981 è testimoniata, emblematicamente, proprio dai dati relativi alla semidetenzione – che ha interessato nel 2021 solo 11 persone – e alla libertà controllata – che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone. Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive di introdurre ex novo una disciplina organica.

Il concetto di pena detentiva “breve” cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall’art. 656, co. 5 c.p.p. per l’accesso alle misure alternative alla detenzione in costanza di sospensione di un ordine di esecuzione. Si allinea, così, il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione.

Questa scelta comporta, apprezzabilmente, sia il venir meno dell’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981 (promettendo di rivitalizzare l’applicazione anche delle pene sostitutive) che la possibilità per il giudice della cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte dei tribunali di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).

In particolare, con il nuovo art. 20 bis c.p. si prevedrebbero le seguenti pene sostitutive: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva verrebbero applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo potrebbe essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni; la pena pecuniaria sostitutiva in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Alcuni commentatori, sul punto, hanno opposto riserve a tale dirompente innovazione poiché – si argomenta – essendo il giudice della cognizione ad infliggere direttamente la pena sostitutiva, e non più o non solo più il magistrato di sorveglianza (sotto forma di misura alternativa), tale meccanismo potrebbe portare ad una sorta di “miopia di vedute”. Si sostiene, infatti, che, a differenza del giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza potrebbe valutare elementi relativi alla persona che il giudice del fatto non conosce.

Se, da un lato, il dubbio è fondato, dall’altro, ritiene lo scrivente, anche come possibile soluzione, occorrerà incaricare il giudice della cognizione di svolgere, egli stesso, già in sede di condanna, in un’ottica certamente prognostica, una più approfondita indagine sulla personalità dell’imputato, anche con la formulazione di ipotesi trattamentali dei singoli condannati.

Ad ogni modo, come è stato detto, si tratta – condivisibilmente – di una silenziosa ma potente rivoluzione copernicana portatrice di novità in grado di incidere, in via organica, sul sistema penitenziario-sanzionatorio nonché sulla stessa fisionomia del giudice penale di cognizione, il quale ultimo, come è stato detto, si troverà a dover dismettere gli abiti dello storico dovendo volgere lo sguardo al futuro delle persone giudicate.

 

 

 

 

Fonte: ildubbio.news – Alessandro Parrotta

Redazione OSAPPoggi

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