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SERVIZIO DI MATRICOLA: PROVVEDIMENTI CHE LEGITTIMANO LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE. Caso 4: svolgimento e soluzione

Riteniamo opportuno fare una precisazione preliminare sull’argomento che ci accingiamo ad esaminare: troppo spesso, nella prassi applicativa – e di ciò ne daremo a breve  adeguata dimostrazione –   si trascura la natura del titolo che legittima la privazione della libertà personale (cautelare o definitivo) e ciò determina non poche distorsioni sul ruolo e le funzioni della polizia penitenziaria su cui incombe, per espressa previsione di legge (art.5 della Legge 395/1990) la corretta esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

La Polizia penitenziaria fa parte delle Forze di polizia e nella sua competenza specifica, delineata come detto dall’art,5 della legge 395/1990 assicura l’esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale che, a loro volta, possono ispirarsi ad esigenze cautelari ovvero all’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna.

Tutto questo sembra sfuggire alle Direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria  che parlano sempre di esecuzione penale (riferita, per dirla con le parole del codice di rito, all’esito del procedimento penale e quindi all’esecutività di una sentenza e non di una ordinanza applicativa della custodia cautelare).

Ad ogni modo, pur volendo prescindere dal titolo, in  entrambi i casi, la Polizia deve garantire un “trattamento” conforme al senso di umanità e cioè, per dirla con i principi dell’art.13 Cost.,  esente da violenze fisiche e morali.

Questo deve fare la Polizia penitenziaria e non già “l’angelo all’inferno” restando  “in presenza “ – recte  “chiusa” nelle sezioni detentive aperte.

E’ questo il concetto di trattamento da cui l’Amministrazione deve e può partire ed è l’unico compatibile, nel caso delle misure cautelari, con la presunzione di non colpevolezza delle persone imputate in un procedimento penale.

Troppo spesso si parla “in anticipo” della rieducazione, trascurando principi costituzionali che innervano l’attività di Polizia secondo le previsioni dell’art.109 Cost..

Non vi è una circolare del Dap sull’attuazione delle misure cautelari, sulla disciplina, il regime della vita detentiva nelle case circondariali.

Eppure hanno una precipua funzione.

Cerchiamo di approfondire questo aspetto: il procedimento penale ha una sua durata che si articola su una linea temporale (inizio delle indagini – pronuncia della sentenza) influenzata da vari fattori: complessità delle indagini, scelta del rito da parte dell’imputato – ordinario o speciale – , tutela del diritto di difesa ad es. mediante indagini difensive – incidente probatorio, etc. –

Durante tale periodo possono prospettarsi dei pericoli per l’accertamento dei fatti e quindi per evitare questo rischio – cioè l’impraticabilità di un accertamento del fatto di reato ogni ragionevole dubbio – si ricorre alle misure cautelari.

Si tratta di provvedimenti provvisori ed immediatamente esecutivi che, per quel che rileva in questa sede, sono finalizzati a contrastare i rischi connessi ai tempi dell’accertamento del fatto storico perché, per esempio,  c’è una persona indiziata di un delitto, tutti gli elementi convergono sulla sua responsabilità, ma il cadavere e l’arma non sono stati ancora trovati dagli investigatori.

In questi casi l’autorità giudiziaria inquirente, sulla base della gravità, precisione e concordanza degli indizi può procedere all’applicazione di una misura cautelare e, in alcuni casi,  chiedere l’isolamento dell’indagato ai sensi dell’art.33 della legge 354/1975 che ne disciplina le ipotesi tassative.

Chi deve garantire la corretta esecuzione della misura cautelare?

Certamente la Polizia penitenziaria, ma a ben vedere deve farlo all’interno di un contesto (il carcere) la cui organizzazione incombe – nel solco delle previsioni di legge – sull’Amministrazione penitenziaria.

Il Dap amministra il sistema che governa (quello penitenziario) nell’interesse della collettività ( ivi compreso l’imputato la cui libertà viene compressa per esigenze di accertamento della verità).

Non è questa la sede per evocare il principio personalista che innerva la nostra Costituzione né quello dei doveri dei pubblici funzionari; tuttavia è importante evidenziare che il poliziotto cui viene affidato il soggetto in custodia cautelare deve garantire l’esecuzione del provvedimento del giudice, ma a ben vedere, non può farlo perché il carcere ha perso la sua precipua funzione: quella di evitare l’inquinamento probatorio.

Per rendersene conto basta leggere la bozza di circolare sul “rilancio – termine di matrice economica, imprenditoriale che mal si addice alle relazioni umane – del regime penitenziario e del trattamento penitenziario per comprendere che l’estensore oltre a incorrere in una non trascurabile imprecisione e generalizzazione terminologica “esecuzione penale intramuraria” nulla dice rispetto alla custodia cautelare.

Eppure una tiepida distinzione tra regime e trattamento la fa.

Ma è solo un accenno che prelude ad una ricaduta della polizia penitenziaria.

SUL VERSANTE CONCRETO:

–           LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE PUO’ AVVENIRE PER ESIGENZE CAUTELARI (ORDINANZA) ERGO PER EFFETTO DI UNA SENTENZA

  • GLI ISTITTUI PER LA CUSTODIA CAUTELARE SONO FUNZIONALI AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE POSTE A FONDAMENTO DELL’ORDINANZA
  • GLI ISTITUTI PER L’ESECUZIONE DELLE PENE – CASE RECLUSIONE – DEVONO TENDERE – E NON PRE-TENDERE – ALLA RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO.

Su queste basi l’Amministrazione penitenziaria, deve, ai sensi degli artt. 28, 95 e 97 Cost. improntare la sua azione ….ed il Ministro della Giustizia vagliarne la legittimità.

Perché ogni ordinanza di custodia cautelare ha a monte un accertamento investigativo fatto di intercettazioni, rogatorie, attività di polizia, sacrifici istituzionali di giudici, poliziotti…..che non possono essere mortificati da un sistema che in modo confuso e scriteriato mette insieme fuori dalle celle persone nei confronti dei quali la legge prevede titoli diversi di limitazione della libertà personale.

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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